Bozza di piattaforma unitaria nazionale RNRP-FLC Cgil
Ipotesi di piattaforma
per l’Università
2008
Indice
Premessa
Prima parte – Riferimenti giuridici
Definizione del lavoro a tempo determinato
Disposizioni legislative nazionali per l’università
La Carta europea dei ricercatori
Seconda parte – Proposte
I. Funzionamento delle università
Autonomia, risorse, valutazione
Assetto della docenza e reclutamento
II. Misure urgenti per il personale precario
Anagrafe, programmazione, inquadramento in ruolo
Regolamentazione del lavoro a tempo determinato
Allegati
A. Ipotesi di regolamento per la disciplina dei ricercatori nella prima fase della carriera
B. Ipotesi di regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
C. Ipotesi di regolamento per il conferimento degli incarichi disciplina dei collaboratori (tecnici amministrativi, collaboratori alla ricerca, professori a contratto)
Premessa
Questa ipotesi di piattaforma consiste in un insieme di riflessioni e di proposte essenziali – a nostro parere – per lo sviluppo e la riqualificazione del sistema universitario, che oggi versa in uno stato di grave crisi; essa considera la legislazione vigente in materia e le istanze di riforma avanzate da più parti, a cominciare dai documenti prodotti dalla Rete Nazionale Ricercatori Precari (RNRP) e dal Programma della conoscenza di Flc-Cgil.
La funzione della ricerca e della formazione superiore costituiscono finalità d’interesse pubblico. L’università è dunque pubblica, e i suoi obiettivi dovrebbero coniugare ricerca, didattica e trasmissione critica del sapere, esercitate in piena libertà di pensiero e d’espressione. Occorre dunque potenziare la ricerca di base, favorendo il confronto e la circolazione internazionale dei saperi, migliorare la qualità della formazione, sostenere il diritto allo studio, con particolare attenzione verso gli studenti più disagiati, accrescere tanto il numero quanto le competenze dei laureati e dei dottori di ricerca, in maniera congruente rispetto ai risultati europei, promuovendo misure più efficaci e trasparenti per favorire la loro adeguata assunzione nel settore privato oppure all’interno degli stessi atenei o ancora nella scuola e nella pubblica amministrazione.
Al quadro d’insieme si affianca un’analisi più dettagliata dei particolari imprescindibili del ricambio generazionale e del precariato in ricerca e in didattica, in quanto problemi di civiltà, di organizzazione del lavoro fondata su logiche di sfruttamento, di scorretto e inefficace utilizzo delle risorse pubbliche. In un sistema virtuoso, gli atenei dovrebbero individuare nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il modello di riferimento e il proprio obiettivo strategico, dovrebbero impiegare tipologie flessibili di lavoro subordinato soltanto nel contesto di una rigida e reale programmazione, dovrebbero ricorrere a contratti parasubordinati e atipici per attività straordinarie, aggiuntive e non sostitutive delle funzioni ordinarie, al fine di rispettare i parametri internazionali di professionalità e funzionalità nell’erogazione dei servizi a tutti i livelli. Al raggiungimento di questo scopo concorre la garanzia di prospettive più eque e sostenibili per i ricercatori nelle prime fasi della carriera, incluso il loro certo e rapido inquadramento in ruolo, secondo i principi fissati nella Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori del 23 marzo 2005.
Qualunque tentativo di rinnovamento serio e profondo ha attratto sinora la resistenza di gran parte del corpo docente e degli organi di governo degli atenei, la cui disastrosa politica – causa di bilanci in grave dissesto – risulta oggi elemento di conservazione. Basta leggere molta parte delle relazioni al Convegno del CUN Università e sistema Paese: per un governo partecipato dello sviluppo (18 e 19 giugno 2008), atti consultabili all’indirizzo http://www.cun.it/Documenti/Notizie/Atti.pdf, inclusa l’introduzione del presidente Andrea Lenzi, per quanto siano abbastanza condivisibili – e di monito ai colleghi docenti – le parole «il nostro compito è di dare nozioni, creare competenze, sollecitare approfondimenti, formare dei professionisti, e ove ci siano le qualità e la vocazione, scienziati le cui capacità operative e critiche dovranno essere pienamente attuate in un futuro che è sempre più difficile da immaginare. La nostra deve essere, quindi, una visione di lungo periodo». Fanno eccezione rispetto alla generale spiccata tendenza all’autoreferenzialità alcune osservazioni interessanti sul reclutamento di Massimo Realacci, mentre la relazione, pur utile e documentata, di Paolo Rossi sembrerebbe accontentarsi, fatto salvo il necessario incremento di risorse, dell’assestamento inerziale e fisiologico di un sistema – per noi affatto sperequato – che raggiungerebbe nel 2015 «un assetto moderatamente piramidale [della docenza], nel quale comunque ben difficilmente, sulla base delle tendenze in atto, la componente femminile a regime supererebbe il 45% degli associati e il 25% degli ordinari»; tale assetto consisterebbe in «circa 26.500 ricercatori (40% del totale della docenza) con età media d’ingresso stabile intorno ai 34-35 anni, circa 21.000 associati (32%) con età media al reclutamento di 41-42 anni, e circa 18.500 ordinari (28%) con età media al reclutamento di 49-50 anni».
È dunque necessario intraprendere un radicale processo di cambiamento, a partire dall’immediata rivalutazione dei contratti subordinati flessibili e delle collaborazioni a diverso titolo, così che si determini una completa parità di trattamento giuridico ed economico tra personale strutturato e personale non strutturato. Lo scopo è quello di offrire condizioni di lavoro civili a tutti coloro che sono impegnati nel funzionamento delle attività universitarie e di rendere meno convenienti, attraverso un allineamento verso l’alto, le varie tipologie di contratto a tempo determinato.
Chiediamo dunque agli atenei l’apertura di una trattativa per la regolamentazione di tutti i contratti a termine, sulla base delle considerazioni e delle ipotesi esposte di seguito. Esse costituiscono altresì il terreno sul quale invitiamo il governo a un confronto per discutere i provvedimenti relativi a università e ricerca, con specifica attenzione per le tematiche della risoluzione del nodo del precariato e dell’attuazione del turn over.
Prima parte
Riferimenti giuridici
Il quadro legislativo tiene conto di aspetti differenti, quali a) la definizione in generale del lavoro a tempo determinato nei regolamenti italiani ed europei; b) le disposizioni legislative nazionali in ambito universitario; c) le indicazioni contenute nella Carta europea dei ricercatori.
Definizione del lavoro a tempo determinato
La Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si fonda sull’istanza di garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e sull’uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile per i datori di lavoro e per i lavoratori. Interessano in particolare i seguenti punti: a) l’individuazione del lavoro a tempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro; b) il principio di non discriminazione, secondo cui al lavoratore a tempo determinato spettano gli stessi diritti goduti dai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli addetti a lavoro/occupazione identici o simili; c) la creazione di un quadro normativo per la prevenzione degli abusi; d) il riconoscimento dell’anzianità di servizio nelle stesse forme applicate al lavoro a tempo indeterminato; e) la prevenzione rispetto all’utilizzo ingiustificato e persistente di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; f) opportunità adeguate di formazione.
Nell’accordo quadro il termine “lavoratore a tempo determinato” indica «una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico». Sebbene riguardo ai termini utilizzati nell’Accordo quadro la direttiva lasci agli stati membri il compito di provvedere indicazioni più precise secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, la definizione ricopiata di sopra di “lavoratore a tempo determinato” potrebbe legittimamente applicarsi in maniera estensiva rispetto al riferimento imposto nel Decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001 limitatamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Le clausole dell’accordo quadro devono dunque ispirare una nuova regolamentazione delle collaborazioni, specie quelle coordinate e continuative attivate dalle pubbliche amministrazioni, tanto più che persino la non certo favorevole Circolare 4 del Ministero della funzione pubblica del 15 luglio 2004 «Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale» ammette che «la posizione dei collaboratori coordinati e continuativi delle amministrazioni pubbliche è senz’altro più debole rispetto al settore privato, dove il decreto legislativo 276/2003 impone oggi condizioni di stipulazione assai più rigorose (prima fra tutte, la necessità di un progetto connesso all’incarico) e prevede il meccanismo (anche sanzionatorio per il datore di lavoro) della conversione automatica in rapporto subordinato a tempo determinato sin dalla data della stipulazione del contratto».
Disposizioni legislative nazionali per l’università
La Circolare ministeriale del 17 marzo 1997 (prot. AGC/4.1 [7A] 678), a firma Berlinguer, riconosce la «Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l’accesso dei giovani alle attività della ricerca». La Circolare definisce la figura del ricercatore a tempo determinato in rapporto alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati, in materia di retribuzione, di trattamento economico e di compiti, con l’esclusione delle attività didattiche. Si sottolinea la necessità d’introdurre una figura a tempo determinato nel tentativo di ovviare al problema dell’età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l’inventiva e la vitalità nell’intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese, e di valorizzare il potenziale, la preparazione e l’energia di una qualificata generazione di giovani laureati e dottori di ricerca; a ciò si aggiunga l’urgenza per le Università di avviare programmi di ricerca temporanei anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.
Alcuni dettagli abbisognano di essere aggiornati sulla base della Legge 230 del 4 novembre 2005, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari, articolo 1. Il comma 14 infatti afferma che «per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le Università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle Università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni». Per l’accesso a tali contratti a tempo determinato, «il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale»; così «l’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma [14] costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli». Se la circolare Berlinguer rapporta inequivocabilmente la figura del ricercatore a tempo determinato alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati, la legge 230/2005, articolo 1, comma 14 istituisce una connessione con la posizione dei ricercatori confermati a tempo pieno, lasciando aperta l’eventualità di prevedere retribuzioni maggiori, «nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica».
Accanto a questi contratti subordinati a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, la legge 230/2005, articolo 1, comma 10, permette altresì alle università di conferire, ancora previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, «incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali» a soggetti «in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali», in conformità – sembrerebbe – all’attuale nomina del professore a contratto. Le università continuerebbero a decidere autonomamente il trattamento economico, «sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica».
La Legge finanziaria 244 del 24 dicembre 2007, articolo 3, comma 79, in deroga alla disciplina di carattere generale, la quale obbliga le pubbliche amministrazioni ad assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a ricorrere al tempo determinato per periodi non superiori a tre mesi, sancisce nel medesimo articolo 3 che «le Università e gli Enti di Ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli Enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università». La successiva circolare n. 5 del 2008 del Ministero della Funzione pubblica specifica inoltre che le limitazioni si applicano soltanto al lavoro subordinato a tempo determinato, non alle collaborazioni, incluse quelle coordinate e continuative.
La Carta europea dei ricercatori
I principi guida della Carta europea dei ricercatori risultano la trasparenza, il merito, la mobilità, il riconoscimento dell’anzianità e dell’esperienza professionale, in virtù dei quali il Codice di condotta impegna le istituzioni e i datori di lavoro firmatari «ad agire in modo responsabile e giusto e a offrire condizioni quadro eque ai ricercatori, nel chiaro intento di contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca». Viene introdotta una distinzione fra «ricercatori nella fase iniziale di carriera», cioè i ricercatori nei primi quattro anni di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca, e «ricercatori dalla comprovata esperienza», ovverosia coloro che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto la laurea o che sono già titolari di un diploma di dottorato.
I ricercatori, specie quelli di comprovata esperienza, devono essere messi in condizione, fra l’altro, di impegnarsi in ricerche utili, proficue e originali, di poterne valorizzare e di poterne rendere accessibili i risultati, di perfezionarsi e di aggiornarsi, di migliorarsi dal punto di vista umano e professionale, di essere valutati in modo trasparente da un comitato internazionale, di strutturare e di diffondere le conoscenze attraverso il mezzo essenziale dell’insegnamento, che «dovrebbe pertanto essere considerato un’opzione valida nel percorso professionale dei ricercatori». In tutte le fasi della carriera i datori di lavoro e/o i finanziatori «dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario, comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione), conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali» (voce Finanziamento e Salari); essi «dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell’instabilità dei contratti di lavoro, e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro» (voce Stabilità e continuità dell’impiego).
Peraltro, i progetti di ricerca a livello tanto nazionale (Firb) quanto europeo (Erc, Marie Curie fellowships) prevedono per l’attivazione di contratti di ricerca, in forma di contratti subordinati a tempo determinato o di collaborazioni, l’impegno a tempo pieno per un periodo di due o tre anni e un livello retributivo minimo che per i ricercatori nella fase iniziale equivale almeno all’importo dell’assegno di ricerca e che per i ricercatori dalla comprovata esperienza oscilla tra il trattamento economico di un ricercatore confermato e quello di un professore associato confermato.
Seconda parte
Proposte
I. Funzionamento delle università
Autonomia, risorse, valutazione
Gli atenei godono di un’autonomia discutibile, che in pratica coincide con l’applicazione discrezionale, quando non arbitraria, nelle forme e nei tempi, delle leggi dello stato, nella sostanziale assenza di trasparenza e di responsabilità. Il livello di democrazia interna, generalmente basso, risente di meccanismi improntati non tanto alla buona organizzazione delle strutture quanto a rapporti di potere rigidi e conservativi. Al contrario, l’autogoverno delle istituzioni universitarie dovrebbe prevedere forme di relazione fondate sulle competenze invece che sulla gerarchia, la separazione tra organi d’indirizzo e di controllo, organi consultivi e di gestione, il ruolo propositivo delle comunità scientifiche. Se traduciamo i principi in azioni concrete, occorre una legge quadro nazionale di disciplina del sistema dell’autonomia universitaria che, pur lasciando margini rispetto alle forme di organizzazione interna, vincoli gli atenei allo scioglimento di alcuni nodi, quali a) l’elezione del rettore con un lungo mandato, ad esempio quinquennale, unico e non rinnovabile, b) la separazione fra i ruoli d’indirizzo programmatico in materia di ricerca, didattica, reclutamento ecc. (Senato accademico) e le competenze finanziarie (Consiglio di amministrazione), c) la regolamentazione del regime delle incompatibilità, non soltanto relativamente all’esclusività dei rapporti ma ancora in previsione di una normativa contro oggettivi conflitti d’interesse, d) il superamento delle differenze “anacronistiche” nell’elettorato attivo e passivo, e) la rimozione del parallelismo distorto e conflittuale tra le Facoltà (cui fa capo la didattica) e i Dipartimenti (cui fa capo la ricerca), fonte di sovrapposizioni e di scomode interferenze, a svantaggio della vocazione all’unità di formazione e ricerca, f) l’accoglimento di strutture di partecipazione democratica e di controllo, del principio di trasparenza informativa (a tutti i livelli, inclusi quelli programmatico e finanziario) e del principio della valutazione affidata a un organo/comitato indipendente, g) l’accettazione del presupposto di cooperazione e di condivisione delle conoscenze sia all’interno di una singola università sia fra diversi atenei. Vanno inoltre definite con maggiore precisione le competenze degli organismi che assicurano l’unità e la razionalità del sistema a livello centrale (MIUR, CUN, CRUI, CNSU, ANVUR).
Queste misure possono contribuire a dare sostegno alla qualità della ricerca e della didattica solo a patto di raggiungere un livello adeguato di finanziamento, poiché il sistema universitario italiano è palesemente sottofinanziato e rimane fermo dal 1999 allo 0,8% del PIL, nonostante l’incremento esponenziale dei compiti e delle attività formative. Bisogna allinearsi agli standard europei, dovendosi provvedere in parallelo a investire in strutture che funzionino appieno con personale adeguato e a modulare progressivamente i criteri di distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario sulla base dei parametri indicati dal Comitato nazionale della valutazione superiore universitaria (CNVSU). Severi limiti legislativi devono essere posti all’utilizzo del patrimonio e delle risorse pubbliche in caso di collaborazione pubblico-privato, per evitare la trasferibilità indiretta di beni a soggetti terzi, come le Fondazioni, con conseguente alienazione di beni pubblici. Preme soprattutto mettere in luce gli aspetti negativi del finanziamento a progetto per la ricerca, che oggi non rappresenta un investimento straordinario per attività aggiuntive bensì la (scarsa) fonte primaria di dotazione economica, contingentata nel tempo e solo apparentemente legata alla valutazione dei progetti, col risultato di favorire la precarizzazione del lavoro e delle strutture, assieme alla discontinuità e all’incertezza dell’impegno scientifico.
Se le risorse devono essere adeguate, l’investimento pubblico deve essere legato a meccanismi efficaci di valutazione e di programmazione degli interventi, che incentivino politiche virtuose senza accentuare disparità penalizzanti soprattutto per gli studenti. L’eccellenza può emergere solo a parità di condizioni e di opportunità. Occorre garantire un sistema di finanziamento e di valutazione che a tutti i livelli promuova non la competizione bensì la circolazione dei saperi, il coordinamento e la collaborazione fra le persone e gli istituti. Per questo s’impone un impegno significativo di risorse.
Assetto della docenza e riordino del reclutamento
Riteniamo mezzi utili a contrastare l’attuale corporativismo conservatore la contrattualizzazione della docenza universitaria e la separazione fra avanzamento di carriera e reclutamento. Il ruolo dei professori universitari dovrebbe articolarsi su un numero di livelli non necessariamente ancorato alla realtà presente, entro i quali la progressione di carriera sia effettuata su base valutativa, da parte di una commissione internazionale (nel rispetto delle indicazioni espresse dalla Carta europea dei ricercatori), in sostituzione – almeno parzialmente – degli automatici scatti salariali attuali, fermo restando che l’istituzione possa assumere, secondo le modalità previste per legge, docenti esterni in qualunque fascia. I ricercatori e i lettori saranno riconosciuti come terza fascia docente. Una quota annua di immissioni dovrebbe essere ripartita tra gli atenei in base alla programmazione del fabbisogno, sotto la coordinazione, la verifica e autorizzazione annuale del MIUR, ponendo attenzione alle discipline di rilevanza strategica oltre che alle aree di presenza e di addensamento di personale già formato e sperimentato; in una prospettiva di più efficace razionalizzazione è auspicabile la reintroduzione della pianta organica.
Per quanto riguarda il riassetto del reclutamento dei professori universitari, nell’applicazione della Legge 230/2005, che contro i nostri auspici il MIUR dichiara purtroppo di sostenere, invitiamo tutti i soggetti interessati a considerare perlomeno come elementi imprescindibili a) il riordino dell’impianto scientifico-disciplinare tramite la riduzione e razionalizzazione dei settori sulla scorta dei modelli europei (cui il CUN si oppone avanzando una proposta alternativa basata sulla identificazione del singolo docente: vedi http://www.cun.it/Documenti/Notizie/Atti.pdf, pp. 44-46), b) il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale attraverso una valutazione per titoli, seguita da una fase locale consistente in un seminario pubblico aperto a tutti i docenti dello stesso settore e dei settori affini, c) la modalità per sorteggio di formazione delle commissioni e la loro internazionalità, d) la valutazione periodica dei singoli docenti e ricercatori e, soprattutto, dei Dipartimenti e delle strutture centrali e decentrate, in modo da favorire non la competizione bensì la circolazione dei saperi, il coordinamento e la collaborazione cui si accennava di sopra.
Il percorso di accesso alla docenza universitaria si chiarisce facilmente, ad esempio, se accogliamo la distinzione presente nella Carta europea dei ricercatori fra i ricercatori nella fase iniziale di carriera e i ricercatori di comprovata esperienza (vedi di sopra).
I ricercatori nella posizione di comprovata esperienza vengono reclutati dalle università secondo le modalità eque e trasparenti, in linea con le auspicate nuove disposizioni nazionali, individuate nell’Allegato B e conseguono la qualifica di ricercatore a tempo determinato, assimilabile al ricercatore confermato a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca e di didattica di alta qualificazione. I contratti di ricercatore a tempo determinato, la cui stipula è disciplinata nell’Allegato B, danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con il relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. Essi sostituiscono gli attuali contratti parasubordinati in ricerca e in didattica, che le università si vincolano da regolamento a non poter più utilizzare. Alla fine del contratto i ricercatori a tempo determinato vengono valutati da un comitato internazionale e confermati nel ruolo a tempo indeterminato di ricercatore/terza fascia docente. La titolarità di un contratto di ricercatore a tempo determinato è titolo preferenziale da valutarsi per ottenere l’idoneità e viene valutata come titolo di servizio in altri settori della Pubblica amministrazione, inclusa la scuola.
Gli early stage researchers, fra i quali la Carta europea dei ricercatori include i dottorandi, dovrebbero essere impegnati in un’autonoma attività di ricerca, sostenuta da borse di studio allineate alla media europea, nel contesto di un modello che valorizzi le responsabilità tutoriali del collegio docente, non si fondi sull’esclusiva acquisizione passiva delle conoscenze, favorisca la loro mobilità nazionale e internazionale. Al dottorato di ricerca dovrebbe essere attribuito un ampio riconoscimento nell’accesso ai ruoli universitari e a quelli della Pubblica amministrazione; il conseguimento del titolo dovrebbe abilitare all’insegnamento nella scuola, con valore retroattivo. L’ipotesi di regolamento contenuta nell’Allegato A, dovendo per forza fare i conti con la normativa vigente, si impronta a principi applicabili fin da subito anche dai singoli atenei.
La procedura di selezione dei ricercatori nella prima fase di carriera è per titoli e colloquio; fra i titoli sono da valutarsi il curriculum degli studi universitari, la tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni, mentre il colloquio verte sul progetto di ricerca del candidato allegato alla domanda. I ricercatori usufruiscono di una borsa di studio di durata quadriennale, di medesimo importo – tenendo conto dei minimi e dei massimi stabiliti per legge – indipendentemente dal suo essere ripartita su fondi ministeriali, d’ateneo o delle strutture scientifiche; la cadenza del pagamento è mensile e senza ritardi. L’Università è impegnata a ottenere presso il MIUR un’integrazione all’importo della borsa per i ricercatori meritevoli in condizioni economiche disagiate, i quali hanno diritto all’esenzione da eventuali tasse in caso aspirino a conseguire il dottorato di ricerca. L’Università assicura la presenza di un garante per il trattamento dei reclami, dei ricorsi nonché dei conflitti riguardanti i ricercatori. I ricercatori hanno diritto di rappresentanza e di voto negli organi collegiali dell’Università. L’Università garantisce al ricercatore la possibilità di pubblicare i propri risultati in autonomia e la massima correttezza nel riconoscimento del proprio lavoro all’interno del gruppo di ricerca, affinché egli goda del diritto di essere elencato e/o citato nell’ambito di lavori in collaborazione e come co-autore di pubblicazioni, brevetti ecc. L’Università identifica un supervisore dalle adeguate conoscenze e competenze, cui i ricercatori possano fare riferimento per lo svolgimento della propria attività. I ricercatori hanno il diritto di utilizzare i locali e le attrezzature dell’Università per la propria attività di ricerca; per coloro che ne abbiano necessità, l’Università mette a disposizione corsi di approfondimento delle conoscenze informatiche, in particolare dei programmi statistici, di elaborazione di immagine, di stesura di testi, di presentazione di dati, nonché dei programmi abbinati alle particolari strumentazioni scientifiche usate durante il lavoro e gli studi di ricerca. Le spese per le missioni utili per lo svolgimento dell’attività del ricercatore sono a carico dell’Università con le stesse modalità previste per i dipendenti; l’Università provvede altresì al rimborso delle spese per la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali nello specifico campo d’interesse del ricercatore, utili al suo aggiornamento. Il ricercatore presenta una relazione annuale sull’attività svolta, che viene valutata dal consiglio della struttura cui egli fa riferimento, ed eventualmente discussa in un colloquio con due professori o ricercatori incaricati dal medesimo consiglio; in caso di giudizio negativo è disposta l’esclusione dal corso con provvedimento rettorale adottato su decisione, da motivarsi adeguatamente, del consiglio della struttura. I ricercatori hanno il dovere di seguire corsi, debitamente rimborsati previa documentazione, per conseguire un livello di proficiency nella lingua inglese, o altra lingua, parlata e scritta, tramite il superamento di esami riconosciuti a livello internazionale; da parte sua, l’Università è impegnata a favorire lo sviluppo della reale capacità del ricercatore di pubblicare su riviste internazionali e di esporre i propri risultati a congressi/seminari internazionali, anche organizzati all’estero. I ricercatori nel terzo e/o quarto anno di attività hanno diritto a soggiorni all’estero a carico dell’Università, da effettuarsi in una sede universitaria convenzionata particolarmente rilevante nel proprio settore di ricerca, la quale garantisca un’adeguata esperienza internazionale; al rientro, il ricercatore deve consegnare una relazione dell’attività scientifica svolta durante il periodo trascorso all’estero e delle conoscenze acquisite, scritta possibilmente nella lingua del paese in cui ha soggiornato. I ricercatori non possono svolgere attività didattica universitaria; se ne fanno richiesta, previa approvazione del consiglio della struttura in cui svolgono la propria attività, possono tenere seminari relativamente al proprio progetto di ricerca, retribuiti e certificati, i quali si affiancano agli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica per un totale di non più di dieci ore a semestre. I ricercatori hanno diritto ad assenze retribuite per malattia o infortunio, documentati con le modalità previste per il personale dipendente, per un periodo non superiore ai 45 giorni l’anno. Se la malattia o l’infortunio, o il loro cumulo, supera i 45 giorni, la borsa viene sospesa per tutto il periodo eccedente; essa è prorogata per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di maternità o adozione, a domanda della ricercatrice e previa presentazione di idonea certificazione, il rapporto è sospeso per un periodo complessivo di 180 giorni: in caso di maternità, la sospensione si colloca nel periodo compreso tra i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i quattro mesi successivi alla data effettiva, o tra il mese precedente alla data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data effettiva; nel caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato di ulteriori 120 giorni, con conseguente proroga del rapporto di ulteriori 120 giorni. Durante il periodo di sospensione per gravidanza o adozione, la collaboratrice percepisce un’indennità a carico dell’amministrazione pari al 90% della borsa. Non sono causa di cessazione di erogazione della borsa gli eventuali temporanei impedimenti della collaboratrice, determinati dalla malattia del figlio fino a un anno di età. L’università garantisce le coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi. Al ricercatore è fornita la formazione e informazione necessaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche e integrazioni. Il ricercatore, dietro propria richiesta o nel caso in cui l’attività svolta lo renda necessario tenendo conto delle specifiche caratteristiche rilevate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, viene sottoposto a visita specialistica all’inizio dell’attività lavorativa, e ad eventuali visite periodiche successive qualora il Medico competente dell’Università lo prescriva. L’Università è impegnata a non ostacolare l’attività sindacale e associativa dei ricercatori. I ricercatori hanno il diritto di riunione e di assemblea, per il quale l’Università mette a disposizione un tempo massimo di 24 ore annue e locali adatti, con le stesse modalità previste per riunioni o assemblee dei lavori a tempo indeterminato. I ricercatori eleggono, a livello di Dipartimento, di Facoltà e di Ateneo, i propri referenti che si coordinano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie per le sole materie di pertinenza dell’attività svolta. Alla fine dei quattro anni di attività, il ricercatore presenta alla struttura interessata una relazione complessiva sull’attività svolta, sui risultati ottenuti ed eventualmente pubblicati; il consiglio della struttura interessata provvede alla valutazione, che viene consegnata al ricercatore secondo modalità ufficiali. Disposizioni aggiuntive si applicano per l’esame finale dei ricercatori aspiranti al titolo di dottore di ricerca.
Per noi il percorso di accesso alla docenza universitaria deve dunque prevedere a regime due sole posizioni, chiaramente regolamentate e garantite (in qualità del lavoro, retribuzione, tutele, diritti), di ricercatori nella fase iniziale di carriera e di ricercatori di comprovata esperienza. Tuttavia, le nostre proposte descritte di sopra e definite nelle ipotesi di regolamento degli Allegati A e B non risolvono il problema presente del diffuso utilizzo, da parte delle istituzioni universitarie, di ricercatori e docenti impegnati con contratti non subordinati. Il fenomeno ha ormai assunto le caratteristiche dello sfruttamento, con danno per i lavoratori e per la qualità del sistema, sintomo dello scarso rispetto accordato nel nostro Paese al tema del lavoro, a dispetto del dettato costituzionale, ben oltre i problemi del settore della conoscenza. La delicatezza della situazione rende necessarie misure urgenti e straordinarie, il cui orientamento si chiarisce di seguito.
II. Misure urgenti per il personale precario
Anagrafe, programmazione, inquadramento in ruolo
La costruzione di un’anagrafe del personale universitario non strutturato, sotto forma di un database facilmente aggiornabile di cartelle storico-anagrafiche in grado di evidenziare i titoli, le pubblicazioni, le competenze e le professionalità di ciascun lavoratore, si configura anzitutto quale strumento conoscitivo necessario a quantificare, monitorare e ad analizzare il fenomeno del precariato. L’acquisizione e l’ordinamento dei dati consente inoltre di far emergere (e sottrarre agli abusi) a) il lavoro effettivamente svolto anche a titolo gratuito, ovvero non riconosciuto sul piano economico; b) il peso del lavoro non strutturato e a tempo determinato in relazione e a complemento di quello strutturato e a tempo indeterminato; c) i meccanismi di funzionamento effettivi dell’istituzione universitaria quale organizzazione complessa. In questa prospettiva gli obiettivi dunque comprendono la raccolta di dati anagrafici, la ricostruzione dei curricula e delle carriere, l’interrogazione statistica e lo studio dei dati stessi.
L’anagrafe, tuttavia, si raccomanda anche quale strumento gestionale-valutativo utile ai fini di una seria programmazione economico-finanziaria delle risorse umane che possa finalmente tenere in conto la distribuzione del personale per settori disciplinari e per l’area dei servizi, il fabbisogno quinquennale in ricerca, didattica, amministrazione ecc. (non senza considerare i pensionamenti), le aree di presenza di personale già utilizzato. Su questa base il MIUR potrebbe stabilire le regole per il progressivo inquadramento in ruolo del personale non strutturato, possibilmente accogliendo le istanze avanzate di seguito.
Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, occorre anzitutto difendere e allargare l’applicazione delle norme per stabilizzare i lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo determinato, assieme al riconoscimento dell’anzianità complessiva. Occorre definire le modalità per la conversione delle collaborazioni in contratti subordinati a tempo determinato, poiché spesso esiste da parte delle pubbliche amministrazioni un utilizzo distorto e illegittimo di queste forme contrattuali, tendente a mascherare un rapporto subordinato di lavoro: si tratterà di redigere una graduatoria di “idonei” ove le collaborazioni siano state attribuite sulla base di procedure selettive, o altrimenti di indire appositi procedimenti concorsuali. Si dovrebbe ponderare la possibilità di reinternalizzare progressivamente i servizi, quelli generali e bibliotecari, che rappresentano funzioni irrinunciabili dell’università. Intanto è necessario smettere la pratica delle gare al massimo ribasso e affrontare subito le problematiche dei lavoratori delle cooperative, attraverso l’adozione da parte degli atenei di un Protocollo di regolamentazione degli appalti che garantisca ai lavoratori delle aziende appaltanti le medesime condizioni contrattuali e gli stessi diritti dei lavoratori assunti direttamente dagli stessi atenei, oltre alla continuità del rapporto di lavoro in caso di cambio di appalto.
I ricercatori precari professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i borsisti post-dottorato, i collaboratori coordinati e continuativi o occasionali alla ricerca, sono in grande maggioranza ricercatori di comprovata esperienza e di alta qualificazione, cui le università da diversi anni attribuiscono contratti di varia o medesima forma, attraverso procedure selettive che garantiscono la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Si propone dunque di bandire un giudizio di idoneità, la cui formulazione sia affidata a un comitato internazionale (secondo le disposizioni della Carta europea dei ricercatori) nominato per sorteggio, il quale accerti l’idoneità scientifica dei candidati e ne valuti i titoli, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, anche in rapporto alle discriminazioni insite nella forma contrattuale stipulata con l’università; coloro che abbiano superato il giudizio d’idoneità vengono inquadrati nella sede universitaria ove l’incarico di docenza o di ricerca è svolto. Hanno diritto di presentare domanda per l’inquadramento coloro che, già nella posizione di «ricercatore dalla comprovata esperienza» (cioè in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, oppure con almeno quattro anni di esperienza nella ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato nel paese in cui hanno ottenuto la laurea o il diploma di laurea), in almeno tre anni accademici anche non consecutivi presso l’università siano stati titolari di borse di studio e/o assegni e/o contratti di collaborazione coordinata continuativa e/o abbiano tenuto un corso ufficiale di insegnamento nella tipologia «professore a contratto», purché individuati attraverso una procedura selettiva titoli. Una siffatta operazione richiede certamente a) un incremento imponente del capitolo autonomo di investimenti straordinari, b) il vincolo di impiegare tutte le risorse liberate dai pensionamenti per le nuove assunzioni, c) l’adeguamento del fondo di finanziamento ordinario alla copertura degli aumenti stipendiali. Si valuti inoltre il risparmio derivante dalla progressiva abolizione del fuori ruolo prescritta dalla Legge finanziaria 244/2007, e quello che procurerebbe l’abbassamento dell’età pensionabile dei professori universitari a 65 anni, in linea coi parametri europei.
Regolamentazione del lavoro a tempo determinato
Le diverse tipologie contrattuali istituite dalle Università in ricerca e in didattica, fra cui assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative o occasionali alla ricerca, docenze a contratto, rappresentano rispetto alle normative europee forme inique e insufficienti, sebbene non espressamente vietate, quanto al principio di non discriminazione affermato dalla Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro (rispetto a tutti i parametri: retribuzione, tutele, diritti, durata, riconoscimento dell’anzianità di servizio, abuso nella successione dei contratti), quanto ad opportunità di autonomia scientifica e di accesso alle strutture di ateneo, nonché a reciprocità e spendibilità a livello nazionale e internazionale. Il trattamento dei professori a contratto è tra i più sfavorevoli, a fronte della natura particolarmente delicata delle mansioni e delle responsabilità coinvolte, specie considerando che molti di essi non sono liberi professionisti bensì ricercatori precari a tutti gli effetti, per lo più di comprovata esperienza, pagati mille/duemila euro l’anno su contratti che, a prescindere dalla forma (co.co.co., collaborazione occasionale, di rado tempo determinato), per la natura e per la continuità delle mansioni celano un vincolo di subordinazione, richiedendo una disponibilità annuale per gli esami, il ricevimento degli studenti, la supervisione delle tesi di laurea, lo svolgimento – inscindibile dalla didattica universitaria – di un’attività di ricerca, per la quale non viene disposta alcuna retribuzione, né tanto meno l’accesso a fondi o a rimborsi per le missioni.
Proponiamo alcuni principi di orientamento nella trattativa con gli atenei e nel confronto col MIUR; sul piano della regolamentazione nazionale, va inoltre richiesto che i contratti di collaborazione costituiscano titolo di servizio da valutare nelle procedure selettive per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, inclusa la scuola, con valore retroattivo. Come annunciato nella Premessa, lo scopo è quello di offrire condizioni di lavoro civili a tutti coloro che sono impegnati nel funzionamento delle attività universitarie e di rendere meno conveniente il lavoro non subordinato, in modo da favorire la sua rapida sostituzione con il contratto subordinato a tempo determinato. Obbedisce ai principi esposti di seguito la nuova ipotesi di regolamento dell’allegato C, la quale intende disciplinare il conferimento degli incarichi di collaborazione assegnati dall’Università e la stipula dei relativi contratti; il regolamento consiste di disposizioni generali valide per tutte le collaborazioni, indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalle strutture interessate, e di disposizioni aggiuntive specifiche per le collaborazioni ai servizi, alla ricerca e per la disciplina dei professori a contratto – dove il termine “collaborazione alla ricerca” indica tutti i contratti connessi allo svolgimento di un’attività di ricerca, inclusi gli assegni di ricerca. Dall’ambito di applicazione sono esclusi i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche a tempo determinato, i dipendenti di Università e coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con l’Università, e che per questa via esterna e prevalente hanno un’attività professionale riconosciuta e/o sono iscritti ad un albo professionale. L’Università s’impegna a effettuare monitoraggi periodici con cadenza annuale, a valutare, a verificare e a rendere pubblico l’andamento complessivo delle prestazioni e delle consulenze a diverso titolo prestate da questi soggetti, e a fornire una relazione dettagliata delle risorse impegnate.
I contratti hanno durata annuale; la possibilità rinnovo è disciplinata per ciascun tipologia di attività dalle norme aggiuntive specifiche, così come l’ammontare del compenso corrisposto. Il pagamento deve avvenire con cadenza mensile e senza ritardi. L’ateneo s’impegna ad aumentare i compensi in relazione alla crescita delle aliquote contributive previste dalle leggi finanziarie. È previsto un assegno annuale aggiuntivo, da concordarsi tramite contrattazione con le OOSS, per il rimborso delle spese di trasporto o per contributo alle spese di trasferimento. I contratti sono assegnati con procedura selettiva tramite valutazione dei titoli, assicurando la pubblicità degli atti. I collaboratori sono membri degli organi collegiali con le stesse modalità di rappresentanza e di voto dei lavoratori a tempo indeterminato dell’Università. Gli incarichi di collaborazione costituiscono titolo preferenziale da valutarsi nelle procedure selettive attuate per il reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato dell’Università nelle strutture e nei settori di pertinenza. I collaboratori fruiscono con le stesse modalità previste per il personale a tempo indeterminato dei servizi resi disponibili dall’amministrazione (mensa, posteggi, buoni pasto, convenzioni per servizi ecc.). Le spese per le missioni utili allo svolgimento dei compiti dei collaboratori sono a carico delle amministrazioni delle strutture interessate con le stesse modalità previste per i lavoratori a tempo indeterminato. I collaboratori hanno diritto a periodi di assenza retribuita per recupero psico-fisico pari a 45 giorni l’anno. Durante le assenze per malattia, documentate con le stesse procedure previste dalla stessa Amministrazione per i lavoratori a tempo indeterminato, l’Ateneo provvede a integrare l’assegno INPS fino al raggiungimento del compenso giornaliero definito dal contratto. La durata del rapporto di lavoro è automaticamente prorogata di un periodo pari alle assenze. Se la malattia, o il cumulo delle malattie, supera i sei mesi, il periodo di proroga eccedente non è retribuito. Durante i periodi di assenza per congedo obbligatorio le collaboratrici percepiscono un’indennità a carico dell’amministrazione pari alla differenza tra l’importo mensile del compenso e l’indennità cui le stesse hanno diritto a carico degli Enti previdenziali. La durata del contratto è, in ogni caso, prorogata per un periodo pari a 180 giorni. In merito di sicurezza, è cura dell’Amministrazione il rispetto di quanto previsto dalla L. 626/94 in relazione all’attività di collaborazione. Le Amministrazioni provvedono alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia per infortuni e malattie professionali e responsabilità civile verso terzi. L’Università s’impegna a non ostacolare l’attività associativa e sindacale dei collaboratori. Essi hanno il diritto di riunione e di assemblea, per il quale vengono messi a disposizione locali adatti con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per riunioni o assemblee dei lavori a tempo indeterminato. I collaboratori eleggono, a livello di Dipartimento e di Ateneo, referenti che si coordinano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie di Ateneo per le sole materie di pertinenza dell’attività svolta e i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sui posti di lavoro. I collaboratori hanno inoltre il diritto di partecipare alle assemblee sindacali dei lavoratori a tempo indeterminato.
Le disposizioni aggiuntive specifiche per i collaboratori ai servizi stabiliscono quanto segue. Ai sensi della Legge finanziaria 244/2007, gli incarichi di collaborazione ai servizi sono destinati a coloro che sono in possesso di laurea. La quantità di lavoro parasubordinato e la possibilità di rinnovo deve essere concordata tramite contrattazione con le OOSS. Le retribuzioni non devono essere inferiori a quelle percepite dal personale a tempo indeterminato comparabile. I collaboratori hanno accesso agli stessi percorsi formativi accordati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, finanziati sui bilanci di ateneo. I collaboratori hanno diritto a un monte ore per riunioni e assemblee con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per riunioni o assemblee dei lavori a tempo indeterminato. Il monte ore deve prevedere la possibilità di svolgere assemblee a livello di Dipartimento e a livello di Ateneo, in proporzione al numero di collaboratori presenti rispettivamente nel Dipartimento di appartenenza e di Ateneo. I referenti delle OOSS eletti dai collaboratori hanno diritto a un monte ore di permessi sindacali definito sui criteri esistenti per i lavoratori a tempo indeterminato. È cura di ogni Rappresentanza Sindacale comunicare i nominativi dei referenti.
Le disposizioni aggiuntive per i collaboratori alla ricerca stabiliscono quanto segue. I contratti di collaborazione alla ricerca sono destinati a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o laurea del vecchio ordinamento che abbiano comunque un’elevata qualificazione scientifica, comprovata da pubblicazioni. I contratti non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o internazionali e dell’Unione Europea utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca. I contratti sono rinnovabili per non più di quattro anni, previa valutazione dell’attività svolta da parte del consiglio della struttura di ricerca interessata, sulla base di una relazione presentata dal collaboratore. L’ammontare annuo del compenso, comprensivo di tutti gli oneri, deve essere compreso tra il limite minimo e il limite massimo dell’importo annuale stabilito dal MIUR per gli assegni di ricerca; l’Università è altresì impegnata ad applicare questo medesimo importo alle borse di studio, le quali avranno obbligatoriamente durata annuale e saranno rinnovabili non oltre i 36 mesi previsti per legge. L’attività dei collaboratori alla ricerca non si configura come mero supporto tecnico allo svolgimento di progetti di cui è titolare il personale strutturato, bensì ha per oggetto un programma di ricerca di alta qualificazione da svolgersi in autonomia, eventualmente all’interno di un gruppo di ricerca. L’Università mette a disposizione del collaboratore locali e attrezzature in relazione all’attività richiesta; il collaboratore utilizza le strutture di ricerca, di servizio e i fondi destinati alle attività cui partecipa con le stesse modalità previste per i ricercatori strutturati confermati. Al collaboratore è garantito il riconoscimento e la valutazione dell’attività svolta tanto ai fini delle pubblicazioni quanto ai fini dell’attivazione di successive nuove collaborazioni. Il collaboratore ha diritto di accesso ai finanziamenti alla ricerca nazionali e d’Ateneo; le modalità e le procedure per l’accesso ai finanziamenti devono essere portate a conoscenza del collaboratore con le stesse modalità previste per il personale strutturato. Il collaboratore può assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali: tali compiti comprendono soltanto le esercitazioni, l’attività di tutore e la partecipazione alle commissioni d’esame. Il collaboratore non può in alcun caso sostituire i professori e i ricercatori di ruolo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali; l’Università si impegna ad attivare sistemi di controllo al fine di individuare e punire gli abusi in materia. Il collaboratore ha diritto a congedi formativi non previsti e/o necessari all’attività cui il contratto si riferisce; a tal fine le strutture interessate istituiscono annualmente appositi fondi, per un ammontare pari al 2% del monte complessivo dei contratti di collaborazione in corso.
Le disposizioni aggiuntive per la disciplina dei professori a contratto stabiliscono quanto segue. I contratti di “professore a contratto” sono in regime di collaborazione coordinata e continuativa. I suddetti contratti sono destinati a studiosi o esperti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque elevate competenze scientifiche; l’alta qualificazione dei candidati deve essere comprovata da pubblicazioni scientifiche. I contratti sono rinnovabili per non più di sei anni, previa valutazione delle attività svolte dal docente. L’ammontare del compenso annuo lordo non deve essere inferiore alla retribuzione globale lorda onnicomprensiva percepita dai ricercatori confermati a tempo pieno cui siano affidati incarichi didattici. I professori a contratto hanno diritto di accesso ai finanziamenti alla ricerca nazionali e d’Ateneo; le modalità e le procedure per l’accesso ai finanziamenti devono essere portate a conoscenza del professore a contratto con le stesse modalità previste per il personale strutturato. I professori a contratto hanno altresì diritto al rimborso per missioni non previste e/o necessarie all’insegnamento/insegnamenti cui il contratto si riferisce; a tal fine le Amministrazioni istituiscono annualmente appositi fondi, per un ammontare pari al 2% del monte complessivo dei contratti di professore a contratto in corso.
Allegato A
Ipotesi di regolamento
per la disciplina dei ricercatori nella prima fase della carriera
Finalità
Allo scopo di modificare in senso più favorevole la qualità della vita e lo sviluppo scientifico dei giovani ricercatori, tenendo conto dell’insufficienza (quantitativa e qualitativa) in media dei corsi di dottorato attualmente in essere, causa di esiti negativi per quanto riguarda da un lato le competenze e le conoscenze acquisibili dai giovani ricercatori, e dall’altro le loro prospettive di carriera, non incoraggiando i più meritevoli ad abbracciare e a continuare l’attività di ricerca, in linea con i principi affermati dalla Carta europea dei ricercatori, l’Università adotta il seguente regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di posti di ricercatore nella prima fase di carriera (di seguito “ricercatore/i”), cioè coloro che svolgono attività di ricerca nei primi quattro anni successivi alla laurea o analogo titolo conseguito all’estero, includendo il dottorato di ricerca.
Art. 1
(Istituzione e requisiti di idoneità delle sedi)
1. I criteri generali e i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell’istituzione di posizioni di ricercatore nella prima fase della carriera sono disciplinate ai sensi del Decreto ministeriale del 30 aprile 1999 n. 224 per il regolamento in materia di dottorato di ricerca, articoli 1-3.
Art. 2
(Accesso)
1. Possono accedere alla posizione di ricercatore nella prima fase della carriera coloro che sono in possesso di laurea specialistica e magistrale o laurea del vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. La procedura di ammissione è per titoli e colloquio.
3. I bandi sono pubblicati dall’Università sul proprio Bollettino Ufficiale e sul proprio sito web; è cura dell’Università la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché la comunicazione al MIUR.
4. Nel bando devono essere indicati i seguenti elementi:
a) il numero complessivo di posti;
b) i contributi a carico dei ricercatori e la disciplina degli esoneri;
c) le strutture nell’ambito delle quali i ricercatori svolgeranno la propria attività;
d) il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
e) la finalità per cui la posizione viene attivata (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, attività di ricerca in un gruppo di ricerca);
f) i requisiti di ammissione alla selezione;
g) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e del progetto di ricerca dei candidati;
h) le modalità di valutazione dei titoli e di svolgimento del colloquio.
5. La data del colloquio è resa pubblica tramite affissione all’albo ufficiale e sul sito web dell’Università e delle strutture alle quali afferiranno i ricercatori, e per posta elettronica per i candidati che indichino nella domanda il loro indirizzo elettronico.
6. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei titoli è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito web di ateneo.
7. L’espletamento della procedura di selezione deve essere garantito entro quaranta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 3
(Commissioni giudicatrici)
1. Le commissioni giudicatrici per la selezione dei ricercatori nella prima fase di carriera sono nominate con decreto rettorale entro quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, su designazione dei consigli delle strutture interessate.
2. Le commissioni sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, almeno uno dei quali di altre università italiane o straniere, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari per cui è bandita la selezione; non possono essere designati coloro che hanno fatto parte nell’ultimo biennio di commissioni per la selezione di ricercatori nella prima fase di carriera.
3. La commissione può essere integrata dall’aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli entri e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
4. In caso la commissione non concluda i lavori entro i quaranta giorni previsti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri della commissione decaduta.
5. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
6. Il rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti di cui al precedente comma 5 entro dieci giorni dalla consegna e nomina i vincitori.
Art. 4
(Valutazione dei candidati)
1. Ai fini della valutazione dei candidati costituiscono elementi di giudizio della commissione il curriculum degli studi universitari, la tesi di laurea, eventuali titoli scientifici e pubblicazioni.
2. La commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea sulla base dei titoli di cui al precedente comma 1.
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma 2, i candidati sostengono un colloquio sul progetto di ricerca allegato alla presentazione della domanda.
5. La commissione redige la graduatoria finale e indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura; possono essere inseriti nella graduatoria soltanto i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alla valutazione dei titoli e al colloquio.
6. In caso di rinuncia o esclusione di un vincitore durante il primo trimestre del primo anno di attività, il consiglio della struttura interessata può deliberare l’accesso di un altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 5
(Durata e trattamento economico)
1. I ricercatori usufruiscono di una borsa di studio di durata quadriennale, a meno di giudizio negativo sull’attività svolta ai sensi del successivo art. 7, comma 6, di medesimo importo indipendentemente dal suo essere ripartita su fondi ministeriali, d’ateneo o delle strutture scientifiche; valgono dunque i parametri stabiliti nella Legge del 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La cadenza del pagamento è mensile e senza ritardi.
3. L’Università è impegnata a ottenere presso il MIUR un’integrazione all’importo della borsa per i ricercatori meritevoli in condizioni economiche particolarmente svantaggiose, i quali hanno diritto all’esenzione dalle tasse in caso frequentino il dottorato di ricerca.
4. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, eccetto quelle esplicitamente concesse ad integrazione da istituzioni italiane od estere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall’Università di appartenenza.
5. I ricercatori fruiscono con le stesse modalità previste per il personale dipendente dei servizi che l’Università mette a disposizione (mensa, posteggi, buoni pasto, convenzioni per servizi ecc.).
Art. 6
(Figura del garante)
1. L’Università è impegnata a garantire la presenza di un garante imparziale per il trattamento dei reclami, dei ricorsi nonché dei conflitti riguardanti i ricercatori
Art. 7
(Diritti e doveri istituzionali dei ricercatori)
1. I ricercatori hanno diritto di rappresentanza e di voto negli organi collegiali dell
per l’Università
2008
Indice
Premessa
Prima parte – Riferimenti giuridici
Definizione del lavoro a tempo determinato
Disposizioni legislative nazionali per l’università
La Carta europea dei ricercatori
Seconda parte – Proposte
I. Funzionamento delle università
Autonomia, risorse, valutazione
Assetto della docenza e reclutamento
II. Misure urgenti per il personale precario
Anagrafe, programmazione, inquadramento in ruolo
Regolamentazione del lavoro a tempo determinato
Allegati
A. Ipotesi di regolamento per la disciplina dei ricercatori nella prima fase della carriera
B. Ipotesi di regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
C. Ipotesi di regolamento per il conferimento degli incarichi disciplina dei collaboratori (tecnici amministrativi, collaboratori alla ricerca, professori a contratto)
Premessa
Questa ipotesi di piattaforma consiste in un insieme di riflessioni e di proposte essenziali – a nostro parere – per lo sviluppo e la riqualificazione del sistema universitario, che oggi versa in uno stato di grave crisi; essa considera la legislazione vigente in materia e le istanze di riforma avanzate da più parti, a cominciare dai documenti prodotti dalla Rete Nazionale Ricercatori Precari (RNRP) e dal Programma della conoscenza di Flc-Cgil.
La funzione della ricerca e della formazione superiore costituiscono finalità d’interesse pubblico. L’università è dunque pubblica, e i suoi obiettivi dovrebbero coniugare ricerca, didattica e trasmissione critica del sapere, esercitate in piena libertà di pensiero e d’espressione. Occorre dunque potenziare la ricerca di base, favorendo il confronto e la circolazione internazionale dei saperi, migliorare la qualità della formazione, sostenere il diritto allo studio, con particolare attenzione verso gli studenti più disagiati, accrescere tanto il numero quanto le competenze dei laureati e dei dottori di ricerca, in maniera congruente rispetto ai risultati europei, promuovendo misure più efficaci e trasparenti per favorire la loro adeguata assunzione nel settore privato oppure all’interno degli stessi atenei o ancora nella scuola e nella pubblica amministrazione.
Al quadro d’insieme si affianca un’analisi più dettagliata dei particolari imprescindibili del ricambio generazionale e del precariato in ricerca e in didattica, in quanto problemi di civiltà, di organizzazione del lavoro fondata su logiche di sfruttamento, di scorretto e inefficace utilizzo delle risorse pubbliche. In un sistema virtuoso, gli atenei dovrebbero individuare nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il modello di riferimento e il proprio obiettivo strategico, dovrebbero impiegare tipologie flessibili di lavoro subordinato soltanto nel contesto di una rigida e reale programmazione, dovrebbero ricorrere a contratti parasubordinati e atipici per attività straordinarie, aggiuntive e non sostitutive delle funzioni ordinarie, al fine di rispettare i parametri internazionali di professionalità e funzionalità nell’erogazione dei servizi a tutti i livelli. Al raggiungimento di questo scopo concorre la garanzia di prospettive più eque e sostenibili per i ricercatori nelle prime fasi della carriera, incluso il loro certo e rapido inquadramento in ruolo, secondo i principi fissati nella Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori del 23 marzo 2005.
Qualunque tentativo di rinnovamento serio e profondo ha attratto sinora la resistenza di gran parte del corpo docente e degli organi di governo degli atenei, la cui disastrosa politica – causa di bilanci in grave dissesto – risulta oggi elemento di conservazione. Basta leggere molta parte delle relazioni al Convegno del CUN Università e sistema Paese: per un governo partecipato dello sviluppo (18 e 19 giugno 2008), atti consultabili all’indirizzo http://www.cun.it/Documenti/Notizie/Atti.pdf, inclusa l’introduzione del presidente Andrea Lenzi, per quanto siano abbastanza condivisibili – e di monito ai colleghi docenti – le parole «il nostro compito è di dare nozioni, creare competenze, sollecitare approfondimenti, formare dei professionisti, e ove ci siano le qualità e la vocazione, scienziati le cui capacità operative e critiche dovranno essere pienamente attuate in un futuro che è sempre più difficile da immaginare. La nostra deve essere, quindi, una visione di lungo periodo». Fanno eccezione rispetto alla generale spiccata tendenza all’autoreferenzialità alcune osservazioni interessanti sul reclutamento di Massimo Realacci, mentre la relazione, pur utile e documentata, di Paolo Rossi sembrerebbe accontentarsi, fatto salvo il necessario incremento di risorse, dell’assestamento inerziale e fisiologico di un sistema – per noi affatto sperequato – che raggiungerebbe nel 2015 «un assetto moderatamente piramidale [della docenza], nel quale comunque ben difficilmente, sulla base delle tendenze in atto, la componente femminile a regime supererebbe il 45% degli associati e il 25% degli ordinari»; tale assetto consisterebbe in «circa 26.500 ricercatori (40% del totale della docenza) con età media d’ingresso stabile intorno ai 34-35 anni, circa 21.000 associati (32%) con età media al reclutamento di 41-42 anni, e circa 18.500 ordinari (28%) con età media al reclutamento di 49-50 anni».
È dunque necessario intraprendere un radicale processo di cambiamento, a partire dall’immediata rivalutazione dei contratti subordinati flessibili e delle collaborazioni a diverso titolo, così che si determini una completa parità di trattamento giuridico ed economico tra personale strutturato e personale non strutturato. Lo scopo è quello di offrire condizioni di lavoro civili a tutti coloro che sono impegnati nel funzionamento delle attività universitarie e di rendere meno convenienti, attraverso un allineamento verso l’alto, le varie tipologie di contratto a tempo determinato.
Chiediamo dunque agli atenei l’apertura di una trattativa per la regolamentazione di tutti i contratti a termine, sulla base delle considerazioni e delle ipotesi esposte di seguito. Esse costituiscono altresì il terreno sul quale invitiamo il governo a un confronto per discutere i provvedimenti relativi a università e ricerca, con specifica attenzione per le tematiche della risoluzione del nodo del precariato e dell’attuazione del turn over.
Prima parte
Riferimenti giuridici
Il quadro legislativo tiene conto di aspetti differenti, quali a) la definizione in generale del lavoro a tempo determinato nei regolamenti italiani ed europei; b) le disposizioni legislative nazionali in ambito universitario; c) le indicazioni contenute nella Carta europea dei ricercatori.
Definizione del lavoro a tempo determinato
La Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si fonda sull’istanza di garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e sull’uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile per i datori di lavoro e per i lavoratori. Interessano in particolare i seguenti punti: a) l’individuazione del lavoro a tempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro; b) il principio di non discriminazione, secondo cui al lavoratore a tempo determinato spettano gli stessi diritti goduti dai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli addetti a lavoro/occupazione identici o simili; c) la creazione di un quadro normativo per la prevenzione degli abusi; d) il riconoscimento dell’anzianità di servizio nelle stesse forme applicate al lavoro a tempo indeterminato; e) la prevenzione rispetto all’utilizzo ingiustificato e persistente di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; f) opportunità adeguate di formazione.
Nell’accordo quadro il termine “lavoratore a tempo determinato” indica «una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico». Sebbene riguardo ai termini utilizzati nell’Accordo quadro la direttiva lasci agli stati membri il compito di provvedere indicazioni più precise secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, la definizione ricopiata di sopra di “lavoratore a tempo determinato” potrebbe legittimamente applicarsi in maniera estensiva rispetto al riferimento imposto nel Decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001 limitatamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Le clausole dell’accordo quadro devono dunque ispirare una nuova regolamentazione delle collaborazioni, specie quelle coordinate e continuative attivate dalle pubbliche amministrazioni, tanto più che persino la non certo favorevole Circolare 4 del Ministero della funzione pubblica del 15 luglio 2004 «Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale» ammette che «la posizione dei collaboratori coordinati e continuativi delle amministrazioni pubbliche è senz’altro più debole rispetto al settore privato, dove il decreto legislativo 276/2003 impone oggi condizioni di stipulazione assai più rigorose (prima fra tutte, la necessità di un progetto connesso all’incarico) e prevede il meccanismo (anche sanzionatorio per il datore di lavoro) della conversione automatica in rapporto subordinato a tempo determinato sin dalla data della stipulazione del contratto».
Disposizioni legislative nazionali per l’università
La Circolare ministeriale del 17 marzo 1997 (prot. AGC/4.1 [7A] 678), a firma Berlinguer, riconosce la «Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l’accesso dei giovani alle attività della ricerca». La Circolare definisce la figura del ricercatore a tempo determinato in rapporto alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati, in materia di retribuzione, di trattamento economico e di compiti, con l’esclusione delle attività didattiche. Si sottolinea la necessità d’introdurre una figura a tempo determinato nel tentativo di ovviare al problema dell’età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l’inventiva e la vitalità nell’intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese, e di valorizzare il potenziale, la preparazione e l’energia di una qualificata generazione di giovani laureati e dottori di ricerca; a ciò si aggiunga l’urgenza per le Università di avviare programmi di ricerca temporanei anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.
Alcuni dettagli abbisognano di essere aggiornati sulla base della Legge 230 del 4 novembre 2005, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari, articolo 1. Il comma 14 infatti afferma che «per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le Università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle Università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni». Per l’accesso a tali contratti a tempo determinato, «il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale»; così «l’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma [14] costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli». Se la circolare Berlinguer rapporta inequivocabilmente la figura del ricercatore a tempo determinato alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati, la legge 230/2005, articolo 1, comma 14 istituisce una connessione con la posizione dei ricercatori confermati a tempo pieno, lasciando aperta l’eventualità di prevedere retribuzioni maggiori, «nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica».
Accanto a questi contratti subordinati a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, la legge 230/2005, articolo 1, comma 10, permette altresì alle università di conferire, ancora previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, «incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali» a soggetti «in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali», in conformità – sembrerebbe – all’attuale nomina del professore a contratto. Le università continuerebbero a decidere autonomamente il trattamento economico, «sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica».
La Legge finanziaria 244 del 24 dicembre 2007, articolo 3, comma 79, in deroga alla disciplina di carattere generale, la quale obbliga le pubbliche amministrazioni ad assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a ricorrere al tempo determinato per periodi non superiori a tre mesi, sancisce nel medesimo articolo 3 che «le Università e gli Enti di Ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli Enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università». La successiva circolare n. 5 del 2008 del Ministero della Funzione pubblica specifica inoltre che le limitazioni si applicano soltanto al lavoro subordinato a tempo determinato, non alle collaborazioni, incluse quelle coordinate e continuative.
La Carta europea dei ricercatori
I principi guida della Carta europea dei ricercatori risultano la trasparenza, il merito, la mobilità, il riconoscimento dell’anzianità e dell’esperienza professionale, in virtù dei quali il Codice di condotta impegna le istituzioni e i datori di lavoro firmatari «ad agire in modo responsabile e giusto e a offrire condizioni quadro eque ai ricercatori, nel chiaro intento di contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca». Viene introdotta una distinzione fra «ricercatori nella fase iniziale di carriera», cioè i ricercatori nei primi quattro anni di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca, e «ricercatori dalla comprovata esperienza», ovverosia coloro che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto la laurea o che sono già titolari di un diploma di dottorato.
I ricercatori, specie quelli di comprovata esperienza, devono essere messi in condizione, fra l’altro, di impegnarsi in ricerche utili, proficue e originali, di poterne valorizzare e di poterne rendere accessibili i risultati, di perfezionarsi e di aggiornarsi, di migliorarsi dal punto di vista umano e professionale, di essere valutati in modo trasparente da un comitato internazionale, di strutturare e di diffondere le conoscenze attraverso il mezzo essenziale dell’insegnamento, che «dovrebbe pertanto essere considerato un’opzione valida nel percorso professionale dei ricercatori». In tutte le fasi della carriera i datori di lavoro e/o i finanziatori «dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario, comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione), conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali» (voce Finanziamento e Salari); essi «dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell’instabilità dei contratti di lavoro, e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro» (voce Stabilità e continuità dell’impiego).
Peraltro, i progetti di ricerca a livello tanto nazionale (Firb) quanto europeo (Erc, Marie Curie fellowships) prevedono per l’attivazione di contratti di ricerca, in forma di contratti subordinati a tempo determinato o di collaborazioni, l’impegno a tempo pieno per un periodo di due o tre anni e un livello retributivo minimo che per i ricercatori nella fase iniziale equivale almeno all’importo dell’assegno di ricerca e che per i ricercatori dalla comprovata esperienza oscilla tra il trattamento economico di un ricercatore confermato e quello di un professore associato confermato.
Seconda parte
Proposte
I. Funzionamento delle università
Autonomia, risorse, valutazione
Gli atenei godono di un’autonomia discutibile, che in pratica coincide con l’applicazione discrezionale, quando non arbitraria, nelle forme e nei tempi, delle leggi dello stato, nella sostanziale assenza di trasparenza e di responsabilità. Il livello di democrazia interna, generalmente basso, risente di meccanismi improntati non tanto alla buona organizzazione delle strutture quanto a rapporti di potere rigidi e conservativi. Al contrario, l’autogoverno delle istituzioni universitarie dovrebbe prevedere forme di relazione fondate sulle competenze invece che sulla gerarchia, la separazione tra organi d’indirizzo e di controllo, organi consultivi e di gestione, il ruolo propositivo delle comunità scientifiche. Se traduciamo i principi in azioni concrete, occorre una legge quadro nazionale di disciplina del sistema dell’autonomia universitaria che, pur lasciando margini rispetto alle forme di organizzazione interna, vincoli gli atenei allo scioglimento di alcuni nodi, quali a) l’elezione del rettore con un lungo mandato, ad esempio quinquennale, unico e non rinnovabile, b) la separazione fra i ruoli d’indirizzo programmatico in materia di ricerca, didattica, reclutamento ecc. (Senato accademico) e le competenze finanziarie (Consiglio di amministrazione), c) la regolamentazione del regime delle incompatibilità, non soltanto relativamente all’esclusività dei rapporti ma ancora in previsione di una normativa contro oggettivi conflitti d’interesse, d) il superamento delle differenze “anacronistiche” nell’elettorato attivo e passivo, e) la rimozione del parallelismo distorto e conflittuale tra le Facoltà (cui fa capo la didattica) e i Dipartimenti (cui fa capo la ricerca), fonte di sovrapposizioni e di scomode interferenze, a svantaggio della vocazione all’unità di formazione e ricerca, f) l’accoglimento di strutture di partecipazione democratica e di controllo, del principio di trasparenza informativa (a tutti i livelli, inclusi quelli programmatico e finanziario) e del principio della valutazione affidata a un organo/comitato indipendente, g) l’accettazione del presupposto di cooperazione e di condivisione delle conoscenze sia all’interno di una singola università sia fra diversi atenei. Vanno inoltre definite con maggiore precisione le competenze degli organismi che assicurano l’unità e la razionalità del sistema a livello centrale (MIUR, CUN, CRUI, CNSU, ANVUR).
Queste misure possono contribuire a dare sostegno alla qualità della ricerca e della didattica solo a patto di raggiungere un livello adeguato di finanziamento, poiché il sistema universitario italiano è palesemente sottofinanziato e rimane fermo dal 1999 allo 0,8% del PIL, nonostante l’incremento esponenziale dei compiti e delle attività formative. Bisogna allinearsi agli standard europei, dovendosi provvedere in parallelo a investire in strutture che funzionino appieno con personale adeguato e a modulare progressivamente i criteri di distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario sulla base dei parametri indicati dal Comitato nazionale della valutazione superiore universitaria (CNVSU). Severi limiti legislativi devono essere posti all’utilizzo del patrimonio e delle risorse pubbliche in caso di collaborazione pubblico-privato, per evitare la trasferibilità indiretta di beni a soggetti terzi, come le Fondazioni, con conseguente alienazione di beni pubblici. Preme soprattutto mettere in luce gli aspetti negativi del finanziamento a progetto per la ricerca, che oggi non rappresenta un investimento straordinario per attività aggiuntive bensì la (scarsa) fonte primaria di dotazione economica, contingentata nel tempo e solo apparentemente legata alla valutazione dei progetti, col risultato di favorire la precarizzazione del lavoro e delle strutture, assieme alla discontinuità e all’incertezza dell’impegno scientifico.
Se le risorse devono essere adeguate, l’investimento pubblico deve essere legato a meccanismi efficaci di valutazione e di programmazione degli interventi, che incentivino politiche virtuose senza accentuare disparità penalizzanti soprattutto per gli studenti. L’eccellenza può emergere solo a parità di condizioni e di opportunità. Occorre garantire un sistema di finanziamento e di valutazione che a tutti i livelli promuova non la competizione bensì la circolazione dei saperi, il coordinamento e la collaborazione fra le persone e gli istituti. Per questo s’impone un impegno significativo di risorse.
Assetto della docenza e riordino del reclutamento
Riteniamo mezzi utili a contrastare l’attuale corporativismo conservatore la contrattualizzazione della docenza universitaria e la separazione fra avanzamento di carriera e reclutamento. Il ruolo dei professori universitari dovrebbe articolarsi su un numero di livelli non necessariamente ancorato alla realtà presente, entro i quali la progressione di carriera sia effettuata su base valutativa, da parte di una commissione internazionale (nel rispetto delle indicazioni espresse dalla Carta europea dei ricercatori), in sostituzione – almeno parzialmente – degli automatici scatti salariali attuali, fermo restando che l’istituzione possa assumere, secondo le modalità previste per legge, docenti esterni in qualunque fascia. I ricercatori e i lettori saranno riconosciuti come terza fascia docente. Una quota annua di immissioni dovrebbe essere ripartita tra gli atenei in base alla programmazione del fabbisogno, sotto la coordinazione, la verifica e autorizzazione annuale del MIUR, ponendo attenzione alle discipline di rilevanza strategica oltre che alle aree di presenza e di addensamento di personale già formato e sperimentato; in una prospettiva di più efficace razionalizzazione è auspicabile la reintroduzione della pianta organica.
Per quanto riguarda il riassetto del reclutamento dei professori universitari, nell’applicazione della Legge 230/2005, che contro i nostri auspici il MIUR dichiara purtroppo di sostenere, invitiamo tutti i soggetti interessati a considerare perlomeno come elementi imprescindibili a) il riordino dell’impianto scientifico-disciplinare tramite la riduzione e razionalizzazione dei settori sulla scorta dei modelli europei (cui il CUN si oppone avanzando una proposta alternativa basata sulla identificazione del singolo docente: vedi http://www.cun.it/Documenti/Notizie/Atti.pdf, pp. 44-46), b) il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale attraverso una valutazione per titoli, seguita da una fase locale consistente in un seminario pubblico aperto a tutti i docenti dello stesso settore e dei settori affini, c) la modalità per sorteggio di formazione delle commissioni e la loro internazionalità, d) la valutazione periodica dei singoli docenti e ricercatori e, soprattutto, dei Dipartimenti e delle strutture centrali e decentrate, in modo da favorire non la competizione bensì la circolazione dei saperi, il coordinamento e la collaborazione cui si accennava di sopra.
Il percorso di accesso alla docenza universitaria si chiarisce facilmente, ad esempio, se accogliamo la distinzione presente nella Carta europea dei ricercatori fra i ricercatori nella fase iniziale di carriera e i ricercatori di comprovata esperienza (vedi di sopra).
I ricercatori nella posizione di comprovata esperienza vengono reclutati dalle università secondo le modalità eque e trasparenti, in linea con le auspicate nuove disposizioni nazionali, individuate nell’Allegato B e conseguono la qualifica di ricercatore a tempo determinato, assimilabile al ricercatore confermato a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca e di didattica di alta qualificazione. I contratti di ricercatore a tempo determinato, la cui stipula è disciplinata nell’Allegato B, danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con il relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. Essi sostituiscono gli attuali contratti parasubordinati in ricerca e in didattica, che le università si vincolano da regolamento a non poter più utilizzare. Alla fine del contratto i ricercatori a tempo determinato vengono valutati da un comitato internazionale e confermati nel ruolo a tempo indeterminato di ricercatore/terza fascia docente. La titolarità di un contratto di ricercatore a tempo determinato è titolo preferenziale da valutarsi per ottenere l’idoneità e viene valutata come titolo di servizio in altri settori della Pubblica amministrazione, inclusa la scuola.
Gli early stage researchers, fra i quali la Carta europea dei ricercatori include i dottorandi, dovrebbero essere impegnati in un’autonoma attività di ricerca, sostenuta da borse di studio allineate alla media europea, nel contesto di un modello che valorizzi le responsabilità tutoriali del collegio docente, non si fondi sull’esclusiva acquisizione passiva delle conoscenze, favorisca la loro mobilità nazionale e internazionale. Al dottorato di ricerca dovrebbe essere attribuito un ampio riconoscimento nell’accesso ai ruoli universitari e a quelli della Pubblica amministrazione; il conseguimento del titolo dovrebbe abilitare all’insegnamento nella scuola, con valore retroattivo. L’ipotesi di regolamento contenuta nell’Allegato A, dovendo per forza fare i conti con la normativa vigente, si impronta a principi applicabili fin da subito anche dai singoli atenei.
La procedura di selezione dei ricercatori nella prima fase di carriera è per titoli e colloquio; fra i titoli sono da valutarsi il curriculum degli studi universitari, la tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni, mentre il colloquio verte sul progetto di ricerca del candidato allegato alla domanda. I ricercatori usufruiscono di una borsa di studio di durata quadriennale, di medesimo importo – tenendo conto dei minimi e dei massimi stabiliti per legge – indipendentemente dal suo essere ripartita su fondi ministeriali, d’ateneo o delle strutture scientifiche; la cadenza del pagamento è mensile e senza ritardi. L’Università è impegnata a ottenere presso il MIUR un’integrazione all’importo della borsa per i ricercatori meritevoli in condizioni economiche disagiate, i quali hanno diritto all’esenzione da eventuali tasse in caso aspirino a conseguire il dottorato di ricerca. L’Università assicura la presenza di un garante per il trattamento dei reclami, dei ricorsi nonché dei conflitti riguardanti i ricercatori. I ricercatori hanno diritto di rappresentanza e di voto negli organi collegiali dell’Università. L’Università garantisce al ricercatore la possibilità di pubblicare i propri risultati in autonomia e la massima correttezza nel riconoscimento del proprio lavoro all’interno del gruppo di ricerca, affinché egli goda del diritto di essere elencato e/o citato nell’ambito di lavori in collaborazione e come co-autore di pubblicazioni, brevetti ecc. L’Università identifica un supervisore dalle adeguate conoscenze e competenze, cui i ricercatori possano fare riferimento per lo svolgimento della propria attività. I ricercatori hanno il diritto di utilizzare i locali e le attrezzature dell’Università per la propria attività di ricerca; per coloro che ne abbiano necessità, l’Università mette a disposizione corsi di approfondimento delle conoscenze informatiche, in particolare dei programmi statistici, di elaborazione di immagine, di stesura di testi, di presentazione di dati, nonché dei programmi abbinati alle particolari strumentazioni scientifiche usate durante il lavoro e gli studi di ricerca. Le spese per le missioni utili per lo svolgimento dell’attività del ricercatore sono a carico dell’Università con le stesse modalità previste per i dipendenti; l’Università provvede altresì al rimborso delle spese per la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali nello specifico campo d’interesse del ricercatore, utili al suo aggiornamento. Il ricercatore presenta una relazione annuale sull’attività svolta, che viene valutata dal consiglio della struttura cui egli fa riferimento, ed eventualmente discussa in un colloquio con due professori o ricercatori incaricati dal medesimo consiglio; in caso di giudizio negativo è disposta l’esclusione dal corso con provvedimento rettorale adottato su decisione, da motivarsi adeguatamente, del consiglio della struttura. I ricercatori hanno il dovere di seguire corsi, debitamente rimborsati previa documentazione, per conseguire un livello di proficiency nella lingua inglese, o altra lingua, parlata e scritta, tramite il superamento di esami riconosciuti a livello internazionale; da parte sua, l’Università è impegnata a favorire lo sviluppo della reale capacità del ricercatore di pubblicare su riviste internazionali e di esporre i propri risultati a congressi/seminari internazionali, anche organizzati all’estero. I ricercatori nel terzo e/o quarto anno di attività hanno diritto a soggiorni all’estero a carico dell’Università, da effettuarsi in una sede universitaria convenzionata particolarmente rilevante nel proprio settore di ricerca, la quale garantisca un’adeguata esperienza internazionale; al rientro, il ricercatore deve consegnare una relazione dell’attività scientifica svolta durante il periodo trascorso all’estero e delle conoscenze acquisite, scritta possibilmente nella lingua del paese in cui ha soggiornato. I ricercatori non possono svolgere attività didattica universitaria; se ne fanno richiesta, previa approvazione del consiglio della struttura in cui svolgono la propria attività, possono tenere seminari relativamente al proprio progetto di ricerca, retribuiti e certificati, i quali si affiancano agli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica per un totale di non più di dieci ore a semestre. I ricercatori hanno diritto ad assenze retribuite per malattia o infortunio, documentati con le modalità previste per il personale dipendente, per un periodo non superiore ai 45 giorni l’anno. Se la malattia o l’infortunio, o il loro cumulo, supera i 45 giorni, la borsa viene sospesa per tutto il periodo eccedente; essa è prorogata per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di maternità o adozione, a domanda della ricercatrice e previa presentazione di idonea certificazione, il rapporto è sospeso per un periodo complessivo di 180 giorni: in caso di maternità, la sospensione si colloca nel periodo compreso tra i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i quattro mesi successivi alla data effettiva, o tra il mese precedente alla data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data effettiva; nel caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato di ulteriori 120 giorni, con conseguente proroga del rapporto di ulteriori 120 giorni. Durante il periodo di sospensione per gravidanza o adozione, la collaboratrice percepisce un’indennità a carico dell’amministrazione pari al 90% della borsa. Non sono causa di cessazione di erogazione della borsa gli eventuali temporanei impedimenti della collaboratrice, determinati dalla malattia del figlio fino a un anno di età. L’università garantisce le coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi. Al ricercatore è fornita la formazione e informazione necessaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche e integrazioni. Il ricercatore, dietro propria richiesta o nel caso in cui l’attività svolta lo renda necessario tenendo conto delle specifiche caratteristiche rilevate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, viene sottoposto a visita specialistica all’inizio dell’attività lavorativa, e ad eventuali visite periodiche successive qualora il Medico competente dell’Università lo prescriva. L’Università è impegnata a non ostacolare l’attività sindacale e associativa dei ricercatori. I ricercatori hanno il diritto di riunione e di assemblea, per il quale l’Università mette a disposizione un tempo massimo di 24 ore annue e locali adatti, con le stesse modalità previste per riunioni o assemblee dei lavori a tempo indeterminato. I ricercatori eleggono, a livello di Dipartimento, di Facoltà e di Ateneo, i propri referenti che si coordinano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie per le sole materie di pertinenza dell’attività svolta. Alla fine dei quattro anni di attività, il ricercatore presenta alla struttura interessata una relazione complessiva sull’attività svolta, sui risultati ottenuti ed eventualmente pubblicati; il consiglio della struttura interessata provvede alla valutazione, che viene consegnata al ricercatore secondo modalità ufficiali. Disposizioni aggiuntive si applicano per l’esame finale dei ricercatori aspiranti al titolo di dottore di ricerca.
Per noi il percorso di accesso alla docenza universitaria deve dunque prevedere a regime due sole posizioni, chiaramente regolamentate e garantite (in qualità del lavoro, retribuzione, tutele, diritti), di ricercatori nella fase iniziale di carriera e di ricercatori di comprovata esperienza. Tuttavia, le nostre proposte descritte di sopra e definite nelle ipotesi di regolamento degli Allegati A e B non risolvono il problema presente del diffuso utilizzo, da parte delle istituzioni universitarie, di ricercatori e docenti impegnati con contratti non subordinati. Il fenomeno ha ormai assunto le caratteristiche dello sfruttamento, con danno per i lavoratori e per la qualità del sistema, sintomo dello scarso rispetto accordato nel nostro Paese al tema del lavoro, a dispetto del dettato costituzionale, ben oltre i problemi del settore della conoscenza. La delicatezza della situazione rende necessarie misure urgenti e straordinarie, il cui orientamento si chiarisce di seguito.
II. Misure urgenti per il personale precario
Anagrafe, programmazione, inquadramento in ruolo
La costruzione di un’anagrafe del personale universitario non strutturato, sotto forma di un database facilmente aggiornabile di cartelle storico-anagrafiche in grado di evidenziare i titoli, le pubblicazioni, le competenze e le professionalità di ciascun lavoratore, si configura anzitutto quale strumento conoscitivo necessario a quantificare, monitorare e ad analizzare il fenomeno del precariato. L’acquisizione e l’ordinamento dei dati consente inoltre di far emergere (e sottrarre agli abusi) a) il lavoro effettivamente svolto anche a titolo gratuito, ovvero non riconosciuto sul piano economico; b) il peso del lavoro non strutturato e a tempo determinato in relazione e a complemento di quello strutturato e a tempo indeterminato; c) i meccanismi di funzionamento effettivi dell’istituzione universitaria quale organizzazione complessa. In questa prospettiva gli obiettivi dunque comprendono la raccolta di dati anagrafici, la ricostruzione dei curricula e delle carriere, l’interrogazione statistica e lo studio dei dati stessi.
L’anagrafe, tuttavia, si raccomanda anche quale strumento gestionale-valutativo utile ai fini di una seria programmazione economico-finanziaria delle risorse umane che possa finalmente tenere in conto la distribuzione del personale per settori disciplinari e per l’area dei servizi, il fabbisogno quinquennale in ricerca, didattica, amministrazione ecc. (non senza considerare i pensionamenti), le aree di presenza di personale già utilizzato. Su questa base il MIUR potrebbe stabilire le regole per il progressivo inquadramento in ruolo del personale non strutturato, possibilmente accogliendo le istanze avanzate di seguito.
Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, occorre anzitutto difendere e allargare l’applicazione delle norme per stabilizzare i lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo determinato, assieme al riconoscimento dell’anzianità complessiva. Occorre definire le modalità per la conversione delle collaborazioni in contratti subordinati a tempo determinato, poiché spesso esiste da parte delle pubbliche amministrazioni un utilizzo distorto e illegittimo di queste forme contrattuali, tendente a mascherare un rapporto subordinato di lavoro: si tratterà di redigere una graduatoria di “idonei” ove le collaborazioni siano state attribuite sulla base di procedure selettive, o altrimenti di indire appositi procedimenti concorsuali. Si dovrebbe ponderare la possibilità di reinternalizzare progressivamente i servizi, quelli generali e bibliotecari, che rappresentano funzioni irrinunciabili dell’università. Intanto è necessario smettere la pratica delle gare al massimo ribasso e affrontare subito le problematiche dei lavoratori delle cooperative, attraverso l’adozione da parte degli atenei di un Protocollo di regolamentazione degli appalti che garantisca ai lavoratori delle aziende appaltanti le medesime condizioni contrattuali e gli stessi diritti dei lavoratori assunti direttamente dagli stessi atenei, oltre alla continuità del rapporto di lavoro in caso di cambio di appalto.
I ricercatori precari professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i borsisti post-dottorato, i collaboratori coordinati e continuativi o occasionali alla ricerca, sono in grande maggioranza ricercatori di comprovata esperienza e di alta qualificazione, cui le università da diversi anni attribuiscono contratti di varia o medesima forma, attraverso procedure selettive che garantiscono la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Si propone dunque di bandire un giudizio di idoneità, la cui formulazione sia affidata a un comitato internazionale (secondo le disposizioni della Carta europea dei ricercatori) nominato per sorteggio, il quale accerti l’idoneità scientifica dei candidati e ne valuti i titoli, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, anche in rapporto alle discriminazioni insite nella forma contrattuale stipulata con l’università; coloro che abbiano superato il giudizio d’idoneità vengono inquadrati nella sede universitaria ove l’incarico di docenza o di ricerca è svolto. Hanno diritto di presentare domanda per l’inquadramento coloro che, già nella posizione di «ricercatore dalla comprovata esperienza» (cioè in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, oppure con almeno quattro anni di esperienza nella ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato nel paese in cui hanno ottenuto la laurea o il diploma di laurea), in almeno tre anni accademici anche non consecutivi presso l’università siano stati titolari di borse di studio e/o assegni e/o contratti di collaborazione coordinata continuativa e/o abbiano tenuto un corso ufficiale di insegnamento nella tipologia «professore a contratto», purché individuati attraverso una procedura selettiva titoli. Una siffatta operazione richiede certamente a) un incremento imponente del capitolo autonomo di investimenti straordinari, b) il vincolo di impiegare tutte le risorse liberate dai pensionamenti per le nuove assunzioni, c) l’adeguamento del fondo di finanziamento ordinario alla copertura degli aumenti stipendiali. Si valuti inoltre il risparmio derivante dalla progressiva abolizione del fuori ruolo prescritta dalla Legge finanziaria 244/2007, e quello che procurerebbe l’abbassamento dell’età pensionabile dei professori universitari a 65 anni, in linea coi parametri europei.
Regolamentazione del lavoro a tempo determinato
Le diverse tipologie contrattuali istituite dalle Università in ricerca e in didattica, fra cui assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative o occasionali alla ricerca, docenze a contratto, rappresentano rispetto alle normative europee forme inique e insufficienti, sebbene non espressamente vietate, quanto al principio di non discriminazione affermato dalla Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro (rispetto a tutti i parametri: retribuzione, tutele, diritti, durata, riconoscimento dell’anzianità di servizio, abuso nella successione dei contratti), quanto ad opportunità di autonomia scientifica e di accesso alle strutture di ateneo, nonché a reciprocità e spendibilità a livello nazionale e internazionale. Il trattamento dei professori a contratto è tra i più sfavorevoli, a fronte della natura particolarmente delicata delle mansioni e delle responsabilità coinvolte, specie considerando che molti di essi non sono liberi professionisti bensì ricercatori precari a tutti gli effetti, per lo più di comprovata esperienza, pagati mille/duemila euro l’anno su contratti che, a prescindere dalla forma (co.co.co., collaborazione occasionale, di rado tempo determinato), per la natura e per la continuità delle mansioni celano un vincolo di subordinazione, richiedendo una disponibilità annuale per gli esami, il ricevimento degli studenti, la supervisione delle tesi di laurea, lo svolgimento – inscindibile dalla didattica universitaria – di un’attività di ricerca, per la quale non viene disposta alcuna retribuzione, né tanto meno l’accesso a fondi o a rimborsi per le missioni.
Proponiamo alcuni principi di orientamento nella trattativa con gli atenei e nel confronto col MIUR; sul piano della regolamentazione nazionale, va inoltre richiesto che i contratti di collaborazione costituiscano titolo di servizio da valutare nelle procedure selettive per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, inclusa la scuola, con valore retroattivo. Come annunciato nella Premessa, lo scopo è quello di offrire condizioni di lavoro civili a tutti coloro che sono impegnati nel funzionamento delle attività universitarie e di rendere meno conveniente il lavoro non subordinato, in modo da favorire la sua rapida sostituzione con il contratto subordinato a tempo determinato. Obbedisce ai principi esposti di seguito la nuova ipotesi di regolamento dell’allegato C, la quale intende disciplinare il conferimento degli incarichi di collaborazione assegnati dall’Università e la stipula dei relativi contratti; il regolamento consiste di disposizioni generali valide per tutte le collaborazioni, indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalle strutture interessate, e di disposizioni aggiuntive specifiche per le collaborazioni ai servizi, alla ricerca e per la disciplina dei professori a contratto – dove il termine “collaborazione alla ricerca” indica tutti i contratti connessi allo svolgimento di un’attività di ricerca, inclusi gli assegni di ricerca. Dall’ambito di applicazione sono esclusi i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche a tempo determinato, i dipendenti di Università e coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con l’Università, e che per questa via esterna e prevalente hanno un’attività professionale riconosciuta e/o sono iscritti ad un albo professionale. L’Università s’impegna a effettuare monitoraggi periodici con cadenza annuale, a valutare, a verificare e a rendere pubblico l’andamento complessivo delle prestazioni e delle consulenze a diverso titolo prestate da questi soggetti, e a fornire una relazione dettagliata delle risorse impegnate.
I contratti hanno durata annuale; la possibilità rinnovo è disciplinata per ciascun tipologia di attività dalle norme aggiuntive specifiche, così come l’ammontare del compenso corrisposto. Il pagamento deve avvenire con cadenza mensile e senza ritardi. L’ateneo s’impegna ad aumentare i compensi in relazione alla crescita delle aliquote contributive previste dalle leggi finanziarie. È previsto un assegno annuale aggiuntivo, da concordarsi tramite contrattazione con le OOSS, per il rimborso delle spese di trasporto o per contributo alle spese di trasferimento. I contratti sono assegnati con procedura selettiva tramite valutazione dei titoli, assicurando la pubblicità degli atti. I collaboratori sono membri degli organi collegiali con le stesse modalità di rappresentanza e di voto dei lavoratori a tempo indeterminato dell’Università. Gli incarichi di collaborazione costituiscono titolo preferenziale da valutarsi nelle procedure selettive attuate per il reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato dell’Università nelle strutture e nei settori di pertinenza. I collaboratori fruiscono con le stesse modalità previste per il personale a tempo indeterminato dei servizi resi disponibili dall’amministrazione (mensa, posteggi, buoni pasto, convenzioni per servizi ecc.). Le spese per le missioni utili allo svolgimento dei compiti dei collaboratori sono a carico delle amministrazioni delle strutture interessate con le stesse modalità previste per i lavoratori a tempo indeterminato. I collaboratori hanno diritto a periodi di assenza retribuita per recupero psico-fisico pari a 45 giorni l’anno. Durante le assenze per malattia, documentate con le stesse procedure previste dalla stessa Amministrazione per i lavoratori a tempo indeterminato, l’Ateneo provvede a integrare l’assegno INPS fino al raggiungimento del compenso giornaliero definito dal contratto. La durata del rapporto di lavoro è automaticamente prorogata di un periodo pari alle assenze. Se la malattia, o il cumulo delle malattie, supera i sei mesi, il periodo di proroga eccedente non è retribuito. Durante i periodi di assenza per congedo obbligatorio le collaboratrici percepiscono un’indennità a carico dell’amministrazione pari alla differenza tra l’importo mensile del compenso e l’indennità cui le stesse hanno diritto a carico degli Enti previdenziali. La durata del contratto è, in ogni caso, prorogata per un periodo pari a 180 giorni. In merito di sicurezza, è cura dell’Amministrazione il rispetto di quanto previsto dalla L. 626/94 in relazione all’attività di collaborazione. Le Amministrazioni provvedono alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia per infortuni e malattie professionali e responsabilità civile verso terzi. L’Università s’impegna a non ostacolare l’attività associativa e sindacale dei collaboratori. Essi hanno il diritto di riunione e di assemblea, per il quale vengono messi a disposizione locali adatti con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per riunioni o assemblee dei lavori a tempo indeterminato. I collaboratori eleggono, a livello di Dipartimento e di Ateneo, referenti che si coordinano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie di Ateneo per le sole materie di pertinenza dell’attività svolta e i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sui posti di lavoro. I collaboratori hanno inoltre il diritto di partecipare alle assemblee sindacali dei lavoratori a tempo indeterminato.
Le disposizioni aggiuntive specifiche per i collaboratori ai servizi stabiliscono quanto segue. Ai sensi della Legge finanziaria 244/2007, gli incarichi di collaborazione ai servizi sono destinati a coloro che sono in possesso di laurea. La quantità di lavoro parasubordinato e la possibilità di rinnovo deve essere concordata tramite contrattazione con le OOSS. Le retribuzioni non devono essere inferiori a quelle percepite dal personale a tempo indeterminato comparabile. I collaboratori hanno accesso agli stessi percorsi formativi accordati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, finanziati sui bilanci di ateneo. I collaboratori hanno diritto a un monte ore per riunioni e assemblee con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per riunioni o assemblee dei lavori a tempo indeterminato. Il monte ore deve prevedere la possibilità di svolgere assemblee a livello di Dipartimento e a livello di Ateneo, in proporzione al numero di collaboratori presenti rispettivamente nel Dipartimento di appartenenza e di Ateneo. I referenti delle OOSS eletti dai collaboratori hanno diritto a un monte ore di permessi sindacali definito sui criteri esistenti per i lavoratori a tempo indeterminato. È cura di ogni Rappresentanza Sindacale comunicare i nominativi dei referenti.
Le disposizioni aggiuntive per i collaboratori alla ricerca stabiliscono quanto segue. I contratti di collaborazione alla ricerca sono destinati a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o laurea del vecchio ordinamento che abbiano comunque un’elevata qualificazione scientifica, comprovata da pubblicazioni. I contratti non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o internazionali e dell’Unione Europea utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca. I contratti sono rinnovabili per non più di quattro anni, previa valutazione dell’attività svolta da parte del consiglio della struttura di ricerca interessata, sulla base di una relazione presentata dal collaboratore. L’ammontare annuo del compenso, comprensivo di tutti gli oneri, deve essere compreso tra il limite minimo e il limite massimo dell’importo annuale stabilito dal MIUR per gli assegni di ricerca; l’Università è altresì impegnata ad applicare questo medesimo importo alle borse di studio, le quali avranno obbligatoriamente durata annuale e saranno rinnovabili non oltre i 36 mesi previsti per legge. L’attività dei collaboratori alla ricerca non si configura come mero supporto tecnico allo svolgimento di progetti di cui è titolare il personale strutturato, bensì ha per oggetto un programma di ricerca di alta qualificazione da svolgersi in autonomia, eventualmente all’interno di un gruppo di ricerca. L’Università mette a disposizione del collaboratore locali e attrezzature in relazione all’attività richiesta; il collaboratore utilizza le strutture di ricerca, di servizio e i fondi destinati alle attività cui partecipa con le stesse modalità previste per i ricercatori strutturati confermati. Al collaboratore è garantito il riconoscimento e la valutazione dell’attività svolta tanto ai fini delle pubblicazioni quanto ai fini dell’attivazione di successive nuove collaborazioni. Il collaboratore ha diritto di accesso ai finanziamenti alla ricerca nazionali e d’Ateneo; le modalità e le procedure per l’accesso ai finanziamenti devono essere portate a conoscenza del collaboratore con le stesse modalità previste per il personale strutturato. Il collaboratore può assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali: tali compiti comprendono soltanto le esercitazioni, l’attività di tutore e la partecipazione alle commissioni d’esame. Il collaboratore non può in alcun caso sostituire i professori e i ricercatori di ruolo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali; l’Università si impegna ad attivare sistemi di controllo al fine di individuare e punire gli abusi in materia. Il collaboratore ha diritto a congedi formativi non previsti e/o necessari all’attività cui il contratto si riferisce; a tal fine le strutture interessate istituiscono annualmente appositi fondi, per un ammontare pari al 2% del monte complessivo dei contratti di collaborazione in corso.
Le disposizioni aggiuntive per la disciplina dei professori a contratto stabiliscono quanto segue. I contratti di “professore a contratto” sono in regime di collaborazione coordinata e continuativa. I suddetti contratti sono destinati a studiosi o esperti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque elevate competenze scientifiche; l’alta qualificazione dei candidati deve essere comprovata da pubblicazioni scientifiche. I contratti sono rinnovabili per non più di sei anni, previa valutazione delle attività svolte dal docente. L’ammontare del compenso annuo lordo non deve essere inferiore alla retribuzione globale lorda onnicomprensiva percepita dai ricercatori confermati a tempo pieno cui siano affidati incarichi didattici. I professori a contratto hanno diritto di accesso ai finanziamenti alla ricerca nazionali e d’Ateneo; le modalità e le procedure per l’accesso ai finanziamenti devono essere portate a conoscenza del professore a contratto con le stesse modalità previste per il personale strutturato. I professori a contratto hanno altresì diritto al rimborso per missioni non previste e/o necessarie all’insegnamento/insegnamenti cui il contratto si riferisce; a tal fine le Amministrazioni istituiscono annualmente appositi fondi, per un ammontare pari al 2% del monte complessivo dei contratti di professore a contratto in corso.
Allegato A
Ipotesi di regolamento
per la disciplina dei ricercatori nella prima fase della carriera
Finalità
Allo scopo di modificare in senso più favorevole la qualità della vita e lo sviluppo scientifico dei giovani ricercatori, tenendo conto dell’insufficienza (quantitativa e qualitativa) in media dei corsi di dottorato attualmente in essere, causa di esiti negativi per quanto riguarda da un lato le competenze e le conoscenze acquisibili dai giovani ricercatori, e dall’altro le loro prospettive di carriera, non incoraggiando i più meritevoli ad abbracciare e a continuare l’attività di ricerca, in linea con i principi affermati dalla Carta europea dei ricercatori, l’Università adotta il seguente regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di posti di ricercatore nella prima fase di carriera (di seguito “ricercatore/i”), cioè coloro che svolgono attività di ricerca nei primi quattro anni successivi alla laurea o analogo titolo conseguito all’estero, includendo il dottorato di ricerca.
Art. 1
(Istituzione e requisiti di idoneità delle sedi)
1. I criteri generali e i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell’istituzione di posizioni di ricercatore nella prima fase della carriera sono disciplinate ai sensi del Decreto ministeriale del 30 aprile 1999 n. 224 per il regolamento in materia di dottorato di ricerca, articoli 1-3.
Art. 2
(Accesso)
1. Possono accedere alla posizione di ricercatore nella prima fase della carriera coloro che sono in possesso di laurea specialistica e magistrale o laurea del vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. La procedura di ammissione è per titoli e colloquio.
3. I bandi sono pubblicati dall’Università sul proprio Bollettino Ufficiale e sul proprio sito web; è cura dell’Università la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché la comunicazione al MIUR.
4. Nel bando devono essere indicati i seguenti elementi:
a) il numero complessivo di posti;
b) i contributi a carico dei ricercatori e la disciplina degli esoneri;
c) le strutture nell’ambito delle quali i ricercatori svolgeranno la propria attività;
d) il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
e) la finalità per cui la posizione viene attivata (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, attività di ricerca in un gruppo di ricerca);
f) i requisiti di ammissione alla selezione;
g) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e del progetto di ricerca dei candidati;
h) le modalità di valutazione dei titoli e di svolgimento del colloquio.
5. La data del colloquio è resa pubblica tramite affissione all’albo ufficiale e sul sito web dell’Università e delle strutture alle quali afferiranno i ricercatori, e per posta elettronica per i candidati che indichino nella domanda il loro indirizzo elettronico.
6. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei titoli è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito web di ateneo.
7. L’espletamento della procedura di selezione deve essere garantito entro quaranta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 3
(Commissioni giudicatrici)
1. Le commissioni giudicatrici per la selezione dei ricercatori nella prima fase di carriera sono nominate con decreto rettorale entro quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, su designazione dei consigli delle strutture interessate.
2. Le commissioni sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, almeno uno dei quali di altre università italiane o straniere, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari per cui è bandita la selezione; non possono essere designati coloro che hanno fatto parte nell’ultimo biennio di commissioni per la selezione di ricercatori nella prima fase di carriera.
3. La commissione può essere integrata dall’aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli entri e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
4. In caso la commissione non concluda i lavori entro i quaranta giorni previsti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri della commissione decaduta.
5. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
6. Il rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti di cui al precedente comma 5 entro dieci giorni dalla consegna e nomina i vincitori.
Art. 4
(Valutazione dei candidati)
1. Ai fini della valutazione dei candidati costituiscono elementi di giudizio della commissione il curriculum degli studi universitari, la tesi di laurea, eventuali titoli scientifici e pubblicazioni.
2. La commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea sulla base dei titoli di cui al precedente comma 1.
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma 2, i candidati sostengono un colloquio sul progetto di ricerca allegato alla presentazione della domanda.
5. La commissione redige la graduatoria finale e indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura; possono essere inseriti nella graduatoria soltanto i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alla valutazione dei titoli e al colloquio.
6. In caso di rinuncia o esclusione di un vincitore durante il primo trimestre del primo anno di attività, il consiglio della struttura interessata può deliberare l’accesso di un altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 5
(Durata e trattamento economico)
1. I ricercatori usufruiscono di una borsa di studio di durata quadriennale, a meno di giudizio negativo sull’attività svolta ai sensi del successivo art. 7, comma 6, di medesimo importo indipendentemente dal suo essere ripartita su fondi ministeriali, d’ateneo o delle strutture scientifiche; valgono dunque i parametri stabiliti nella Legge del 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La cadenza del pagamento è mensile e senza ritardi.
3. L’Università è impegnata a ottenere presso il MIUR un’integrazione all’importo della borsa per i ricercatori meritevoli in condizioni economiche particolarmente svantaggiose, i quali hanno diritto all’esenzione dalle tasse in caso frequentino il dottorato di ricerca.
4. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, eccetto quelle esplicitamente concesse ad integrazione da istituzioni italiane od estere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall’Università di appartenenza.
5. I ricercatori fruiscono con le stesse modalità previste per il personale dipendente dei servizi che l’Università mette a disposizione (mensa, posteggi, buoni pasto, convenzioni per servizi ecc.).
Art. 6
(Figura del garante)
1. L’Università è impegnata a garantire la presenza di un garante imparziale per il trattamento dei reclami, dei ricorsi nonché dei conflitti riguardanti i ricercatori
Art. 7
(Diritti e doveri istituzionali dei ricercatori)
1. I ricercatori hanno diritto di rappresentanza e di voto negli organi collegiali dell