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Riferimenti giuridici - proposta

Introduzione ai principali riferimenti giuridici su cui si basa la nostra piattaforma

Riferimenti giuridici - proposta

Postby marcosiccardi on Wed Apr 02, 2008 10:54 pm

Il quadro legislativo tiene conto di aspetti differenti, quali a) la definizione in generale del lavoro subordinato a termine nei regolamenti italiani ed europei; b) l’applicazione specificatamente all’ambito dell’Università; c) le disposizioni italiane ed europee concernenti i professori e i ricercatori universitari; d) le condizioni di lavoro.

Definizione del lavoro subordinato a termine
La Legge 230 del 28 aprile 1962, Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, stabilisce il principio che ogni contratto di lavoro debba reputarsi a tempo indeterminato salvo eccezioni regolate sulla base di vincoli specifici prescritti dalla legge, che rendono possibile apporre un termine al contratto medesimo, circoscrivendo inoltre i limiti formali e sostanziali di tale applicazione. L’articolo 5 precisa i diritti del prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato, cui «spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine». Con la Legge 537 del 24 dicembre 1993, Interventi correttivi di Finanza Pubblica (Legge Finanziaria), articolo 3, comma 23, si fa «divieto alle pubbliche amministrazioni [...] di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi», da non applicarsi, tuttavia, «al personale della scuola e alle istituzioni universitarie».
Quanto stabilito per l’ordinamento italiano dalla Legge 230 del 1962 e dalla Legge 196 del 24 giugno 1997 viene recepito, integrato e aggiornato dalla Direttiva 70 della Comunità Europea del 6 settembre 1999, relativo all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, posto definitivamente in attuazione dal Decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. Interessano in particolare i seguenti punti: a) divieti, concernente la non ammissibilità dell’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato (articolo 3); b) scadenza del termine e sanzioni, successione dei contratti (articolo 5); c) principio di non discriminazione, secondo cui al lavoratore a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro diritto goduto dai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine (articolo 6); d) formazione, secondo cui il lavoratore a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro (articolo 7).

Applicazione nell’ambito delle Università
La Circolare ministeriale del 17 marzo 1997 (prot. AGC/4.1 [7A] 678), a firma Berlinguer, riconosce la «Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l’accesso dei giovani alle attività della ricerca». La Circolare definisce la figura del ricercatore a tempo determinato in rapporto alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati, in materia di retribuzione, di trattamento economico e dei compiti, con l’esclusione delle attività didattiche. Si sottolinea la necessità d’introdurre una figura a tempo determinato al fine di ovviare al problema dell’età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l’inventiva e la vitalità nell’intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese, e di valorizzare il potenziale, la preparazione e l’energia di una qualificata generazione di giovani laureati e dottori di ricerca; a ciò si aggiunga l’urgenza per le Università di avviare programmi di ricerca temporanei anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.

Disposizioni italiane ed europee concernenti i professori e i ricercatori universitari
Alcuni dettagli della Circolare Berlinguer abbisognano di essere aggiornati sulla base delle normative più recenti, quali la Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori del 23 marzo 2005 e il Decreto legislativo 230 del 4 novembre 2005, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari, inapplicabile ma attualmente ancora non sostituito né tanto meno abrogato. I principi guida della Carta Europea risultano la trasparenza, il merito, la mobilità, il riconoscimento dell’anzianità e dell’esperienza professionale, in virtù dei quali il Codice di condotta impegna le istituzioni e i datori di lavoro firmatari «ad agire in modo responsabile e giusto e a offrire condizioni quadro eque ai ricercatori, nel chiaro intento di contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca». Per quanto riguarda il tema dei compiti dei ricercatori, una specifica voce definisce che «l’insegnamento è un mezzo essenziale per strutturare e diffondere le conoscenze e dovrebbe pertanto essere considerato un’opzione valida nel percorso professionale dei ricercatori. Tuttavia, gli impegni legati all’insegnamento non dovrebbero essere eccessivi e non dovrebbero impedire ai ricercatori, soprattutto nella fase iniziale della loro carriera, di svolgere attività di ricerca». L’espressione «ricercatori nella fase iniziale della carriera» identifica i ricercatori nei primi quattro anni di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca, mentre sono «ricercatori dalla comprovata esperienza» coloro che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto la laurea o che sono già titolari di un diploma di dottorato.

Condizioni di lavoro
In materia di retribuzione, di trattamento economico, di diritti e di tutele, se la Circolare Berlinguer rapporta la figura del ricercatore a tempo determinato inequivocabilmente alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati, il Decreto legislativo 230/2005 istituisce una connessione con la posizione dei ricercatori confermati a tempo pieno, pur permettendo una maggiore autonomia a ciascuna università nel prevedere retribuzioni maggiori, «nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione pubblica».
La Carta Europea dei Ricercatori afferma addirittura, alla voce Finanziamento e Salari, che «i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario, comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione), conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità».
marcosiccardi
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