PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO – UNIVERSITÀ DI TORINO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori del 23 marzo 2005, e nel rispetto delle disposizioni nazionali, le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e la stipula dei relativi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (nel seguito “contratti”).
Art. 2
(Natura del rapporto)
1. La qualifica del personale assunto con i contratti di cui all’articolo 1 è quella di “ricercatore a tempo determinato”; la posizione corrisponde a quella del “ricercatore dalla comprovata esperienza” (Carta Europea dei Ricercatori, Sezione 3, Definizioni) ed è assimilata alla figura del ricercatore confermato a tempo pieno.
2. I contratti di cui all’articolo 1 sono riservati a “ricercatori dalla comprovata esperienza”, cioè a coloro in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’estero o, per le Facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero a coloro che vantano almeno quattro anni di esperienza nella ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato nel paese in cui hanno ottenuto la laurea o il diploma di laurea.
3. I contratti non possono essere conferiti a professori e ricercatori universitari in servizio di ruolo presso le Università italiane e a personale ricercatore di ruolo negli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e negli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 593 del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I contratti danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a termine con il relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente secondo la normativa vigente; non possono essere cumulati con altri contratti di lavoro subordinato ovvero con contratti di lavoro autonomo, né con analoghi contratti neppure in altre sedi universitarie.
5. L’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
Art. 3
(Compiti dei ricercatori a tempo determinato)
1. I ricercatori a tempo determinato contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica dell’Università; l'attività dei ricercatori deve avere ad oggetto un progetto o programma di ricerca da svolgere in autonomia, eventualmente all'interno di un gruppo e non come mero supporto tecnico allo svolgimento di progetti di ricerca. I ricercatori a tempo determinato possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca a livello locale e partecipare ai programmi di ricerca delle strutture in cui sono inseriti. L'Amministrazione deve mettere a disposizione dei ricercatori locali idonei ed adeguatamente attrezzati in relazione all'attività richiesta.
2. I ricercatori a tempo determinato possono altresì assolvere a compiti di didattica integrativa nell’ambito del proprio settore scientifico-disciplinare per un impegno di non più di 120 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in un apposito registro; per didattica integrativa si intende l’affidamento di uno o due moduli ufficiali d’insegnamento (complessivamente per non più di 12 crediti in un anno accademico) nei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, le connesse attività tutoriali, le tesi di laurea, la partecipazione alle commissioni d’esame.
3. Al fine di promuovere l’autonomia dei ricercatori e la qualità della didattica, in attesa della definizione di norme precise sulla regolamentazione dei corsi, si chiede il diritto per i ricercatori a tempo determinato di promuovere corsi o seminari (singolarmente o in gruppo), anche interdisciplinari, anche su proposta di gruppi di studenti.
4. Le funzioni scientifiche e didattiche dei ricercatori a tempo determinato e le modalità del loro esercizio sono fissate, anche su base pluriennale, dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Facoltà competenti.
5. Alla scadenza del contratto il ricercatore a tempo determinato è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto; il Consiglio di Facoltà formula pubblicamente il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai Consigli di Corso di Studi per l’attività didattica e dai Dipartimenti per quella scientifica.
6. I ricercatori a tempo determinato sono membri di tutti gli organi accademici collegiali.
Art. 4
(Programmazione, copertura dei posti e determinazione dell’organico)
1. L’assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene nel quadro di una programmazione di Ateneo, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda le rispettive competenze.
2. Gli oneri relativi ai contratti potranno derivare da fondi di esterni oppure da specifiche risorse derivanti dal bilancio dell’Ateneo; queste ultime non potranno essere utilizzate quale forma di cofinanziamento ad integrazione di fondi non sufficienti per la copertura completa della posizione.
3. La ripartizione di massima tra i Dipartimenti delle risorse necessarie alla copertura dei contratti viene effettuata sulla base degli obiettivi programmati di sviluppo e di reclutamento delle singole aree scientifico-culturali, come definiti dalle programmazioni delle Facoltà, e sulla base della loro compatibilità con le prospettive generali di sviluppo dell’Ateneo.
4. Le Facoltà che hanno nel proprio organico ricercatori a tempo determinato all’ultimo anno di contratto devono prevedere, nell’ambito della propria programmazione, l’attivazione di procedure di reclutamento di personale per posti a tempo indeterminato sui medesimi settori scientifico-disciplinari; solo successivamente a tali procedure le Facoltà potranno eventualmente assumere nuovi ricercatori a tempo determinato nei medesimi settori scientifico-disciplinari oppure richiedere l’attivazione di procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato su altri settori.
Art. 5
(Presentazione delle richieste di copertura)
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione destina all’attivazione delle posizioni di cui al presente regolamento specifiche risorse.
2. I Dipartimenti e le Facoltà presentano al Senato Accademico, entro il mese di giugno di ogni anno, motivate richieste di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato per esigenze di ricerca e di didattica in specifiche aree scientifico-disciplinari e con riferimento a non più di due settori scientifico-disciplinari, con congiunta richiesta di attribuzione del corrispondente budget di Ateneo per la copertura dei posti richiesti.
3. Entro il mese di luglio di ogni anno, il Senato Accademico raccoglie le richieste e le valuta in base alle programmazioni dei Dipartimenti e delle Facoltà provvedendo poi all’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato nei diversi settori scientifico disciplinari secondo le richieste avanzate ed in virtù delle risorse destinate dal Consiglio di Amministrazione; la copertura finanziaria deve essere assicurata per l’intera durata del rapporto.
Art. 6
(Modalità di reclutamento)
1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Rettore emana, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, appositi bandi di selezione riferendoli alle singole aree scientifico-disciplinari.
2. I bandi sono pubblicati dall’Università sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito web e, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Nel bando devono essere indicati le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa; la struttura nell’ambito della quale il ricercatore svolgerà la propria attività di ricerca e didattica; il settore scientifico-disciplinare di riferimento; la durata del contratto; i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione; la tipologia delle prove.
4. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
5. L’espletamento della procedura di assunzione deve essere garantito entro quaranta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.
Art. 7
(Commissioni giudicatrici)
1. Per ogni valutazione comparativa il Rettore nomina una Commissione giudicatrice.
2. La commissione è composta da due membri: un professore o ricercatore confermato in servizio presso l’Ateneo, appartenente al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la selezione o a settori affini, e un membro della comunità scientifica nazionale o internazionale.
Art. 8
(Valutazione dei concorrenti)
1. Ai fini della valutazione dei concorrenti costituiscono elementi di giudizio della commissione: a) i curricula scientifici e didattici, comprensivi dei titoli scientifici e didattici e delle pubblicazioni; b) la prova seminariale di cui al comma 5.
2. La commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea sulla base della valutazione dei titoli scientifici e didattici e delle pubblicazioni.
3. Il giudizio sulle pubblicazioni fa ricorso a parametri riconosciuti in ambito internazionale, con particolare riguardo al valore, all’originalità, al rigore metodologico, all’intensità, alla continuità della produzione scientifica, alla rilevanza e alla diffusione dei contributi all’interno della comunità scientifica internazionale.
4. I candidati che si collocano nelle prime cinque posizioni tengono un seminario pubblico, aperto ai docenti e agli studenti afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, sui risultati della propria ricerca ritenuti più interessanti e significativi.
5. La commissione redige la graduatoria finale e indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura.
6. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
7. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro quindici giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e nomina i vincitori.
Art. 9
(Durata del contratto e trattamento economico)
1. Il contratto ha durata di tre anni; è possibile un solo rinnovo fino ad un massimo di sei anni.
2. L’ammontare minimo dei contratti per i ricercatori a tempo determinato è definito per legge; il trattamento economico dei contratti è determinato nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo indeterminato e pieno.
3. La retribuzione comprende la retribuzione di base, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e tutti gli emolumenti spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni. I pagamenti, nonché i corrispettivi di contratti di ricerca, avvengono centralmente e con cadenza mensile. L’Ateneo si impegna ad aumentare i compensi in relazione alla crescita delle aliquote contributive previste annualmente dalle leggi finanziarie.
4. Al titolare del contratto compete altresì il trattamento di fine rapporto.
Art. 10
(Inquadramento nel ruolo di ricercatore a tempo determinato)
Nella prima applicazione del seguente regolamento vengono inquadrati, a domanda, come ricercatori a tempo determinato coloro che, nella posizione di “ricercatore dalla comprovata esperienza” (cioè in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, oppure con almeno quattro anni di esperienza nella ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato nel paese in cui hanno ottenuto la laurea o il diploma di laurea), in almeno tre anni accademici anche non consecutivi nel quinquennio accademico 2002/2008 presso l’Ateneo di Torino siano stati titolari di borse di studio e/o assegni e/o contratti di collaborazione coordinata continuativa e/o abbiano tenuto un corso ufficiale di insegnamento nella tipologia “professore a contratto”.
Art. 11
(Periodo di prova)
1. Il ricercatore a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 12
(Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
2. L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto come nei casi stabiliti dalla legge per i contratti di lavoro di tipo subordinato.
Art. 13
(Norme abrogative e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’Università di Torino non potrà più stipulare contratti parasubordinati e atipici per svolgere attività di ricerca e di didattica.
2. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari confermati a tempo pieno.
Art. 14
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo.
