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Piattaforma per ricercatori nella prima fase della carriera

Discussioni riguardandi il contratto dei dottorandi

Piattaforma per ricercatori nella prima fase della carriera

Postby valebioch on Mon May 12, 2008 8:50 am

Riporto il documento nato dagli incontri effettuati nelle ultime settimane tra noi borsisti e dottorandi. E' una bozza da discutere e rivedere insieme!
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Piattaforma per la regolamentazione della figura del dottorando

Nota sulle Scuole di Dottorato di Ricerca– Università di Torino


Indice

Riferimenti giuridici 2
Definizione di dottorando, ovvero del ricercatore nella fase iniziale della carriera
Applicazione nell’ambito delle Università
Disposizioni europee concernenti i dottorati di ricerca

Proposte relative all’Ateneo di Torino 6


NOTA: ciò che ho sottolineato in giallo è relativo alle ultime modifiche in materia di borse di studio, per cui non vorrei dire cose non esatte ed allora le ho sottolineate per ricordare di controllarle.

Riferimenti giuridici


Il quadro legislativo tiene conto di aspetti differenti, quali a) la definizione di dottorando, ovvero del ricercatore nella fase iniziale della carriera; b) l’applicazione specificatamente all’ambito dell’Università; c) le disposizioni europee concernenti i dottorati di ricerca.

Definizione di dottorando, ovvero del ricercatore nella fase iniziale della carriera
La Carta Europea dei Ricercatori dell’11-3-2005, Sezione 3 – Definizione di Ricercatori, stabilisce che il termine “ricercatore nella fase iniziale di carriera” si riferisce ai ricercatori nei primi quattro anni (equivalente a tempo pieno) di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca. Alla luce di quanto affermato dalla Commissione Europea, lo studente frequentatore di un Dottorato di Ricerca è quindi da reputarsi un ricercatore nella fase iniziale di carriera. L’articolo 2 del DR n 251 del 3-04-2006 relativo al “regolamento Quadro di Ateneo per l’istituzione ed il Funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca” dell’Università degli Studi di Torino, descrive gli obbiettivi delle Scuole di Dottorato di Ricerca ed in particolare afferma, al punto 2, che nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari, esse curano la formazione finalizzata all’acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, di ricerca e di didattica avanzata, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, istituti di ricerca, enti pubblici e soggetti privati.
Si consideri inoltre che il comunicato che ha raccolto gli esiti della conferenza interministeriale di Bergen (2005) dice chiaramente che un dottorando è insieme uno studente e un ricercatore junior. Parallelamente il quarto dei Princìpi di Salisburgo definisce i dottorandi come early stage researchers (ricercatori nella fase iniziale di carriere) che devono essere riconosciuti come specialisti (professionals) che danno un contributo chiave alla creazione di nuova conoscenza e che quindi devono poter godere di diritti commisurati a questo loro status.


Applicazione nell’ambito delle Università

Il DR n 533 del 4-07-2006 relativo al “Nuovo Regolamento dei Dottorati di Ricerca” dell’Università degli studi di Torino, prevede l’istituzione di corsi di Dottorati di Ricerca organizzati in un sistema di Scuole di Dottorato Nazionali ed Internazionali come unica sede, o in consorzio con altre Università anche in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture ed attrezzature idonee.
In particolare viene specificato che:
articolo 1, punto 8: il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato di ricerca (con o senza borsa di studio) non può essere inferiore a 3
articolo 7, punto 4: è prevista la sospensione del corso nei casi di maternità e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione è di durata superiore a 30 giorni, non può essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato
il pagamento della borsa di studio è a cadenza bimestrale, è posticipato ed è subordinato alla dichiarazione di regolare frequenza del borsista sottoscritta dal coordinatore del corso.
Per ciò che concerne invece il diritto alla Maternità, nel DR n 316 del 27-04-04 relativo al “Regolamento Maternità per i Dottorandi di Ricerca e per i Borsisti Post Dottorato” dell’Università degli Studi di Torino, viene specificato nell’articolo 1 che la sospensione per maternità può essere richiesta dall’interessata a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi (ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.). Mentre nell’articolo 3 si precisa che durante il periodo di sospensione del corso per maternità l’interessata può continuare ad usufruire della borsa di dottorato; in tal caso l’erogazione della borsa non avverrà oltre la durata legale del dottorato e, in caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l’interessata dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato; in alternativa l’interessata può sospendere la borsa di studio previo parere positivo del Collegio Docenti, che potrà rifiutarlo solo per motivazioni attinenti all’eventuale scadenza dei fondi disponbili. Tuttavia la lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, come le frequentatrici di un corso di Dottorato di Ricerca, dal 1 Gennaio 2008 versano all’INPS un contributo del 24.72% comprensivo dello 0.72%, quota utilizzata per finanziare la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. Tali lavoratrici possono fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino, ciò a patto che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.


Disposizioni europee concernenti i dottorati di ricerca

La sezione 1 della Carta Europea dei Ricercatori, precisa che i contenuti della Carta sono destinati a tutti i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera e disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e privato, indipendentemente dal tipo di nomina o di occupazione, dalla natura giuridica del datore di lavoro o dal tipo di organizzazione o istituto nei quali viene svolto il lavoro. Tra i principi generali e i requisiti applicabili ai ricercatori in particolare vengono indicati:
- riconoscimento della professione: tutti i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza. Si dovrebbe cominciare nella fase iniziale della carriera, ossia subito dopo la laurea, indipendentemente dalla classificazione a livello nazionale (ad esempio, impiegato, studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato o borsista, funzionario pubblico)
- condizioni di lavoro: i datori di lavoro e/o finanziatori dovrebbero garantire che le condizioni di lavoro dei ricercatori, ivi compresi i ricercatori disabili, prevedano, se del caso, la flessibilità ritenuta necessaria per l’adeguato svolgimento delle attività di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale vigente e ai contratti collettivi nazionali o settoriali. Dovrebbero offrire condizioni di lavoro che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e lavoro, figli e carriera. Si dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione agli orari di lavoro flessibili, al lavoro part-time, al tele-lavoro e ai periodi sabbatici, nonché alle disposizioni finanziarie e amministrative necessarie per regolamentare questo ventaglio di possibilità.
- stabilità e continuità dell’impiego: i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell’instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, attuando e rispettando le condizioni stabilite nella Direttiva UE sul Lavoro a Tempo Determinato
- finanziamenti e salari: i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.
- sviluppo professionale: i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero elaborare, preferibilmente nell’ambito della loro gestione delle risorse umane, un’apposita strategia di sviluppo professionale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla situazione contrattuale.Tale strategia dovrebbe prevedere anche la presenza di mentori destinati a fornire sostegno e orientamento per lo sviluppo umano e professionale dei ricercatori, motivandoli e contribuendo a ridurre eventuali insicurezze circa il loro futuro professionale. Tutti i ricercatori dovrebbero essere informati di questi dispositivi e accordi.
- valore della mobilità: i datori di lavoro e/o i finanziatori devono riconoscere il valore della mobilità geografica, intersettoriale, inter- e trans-disciplinare e virtuale, nonché della mobilità tra il settore pubblico e privato, come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore. Dovrebbero pertanto integrare queste opzioni nell’apposita strategia di sviluppo professionale e valutare e riconoscere pienamente tutte le esperienze di mobilità nell’ambito del sistema di valutazione/avanzamento della carriera. E’ pertanto necessario creare gli strumenti amministrativi che consentano la «trasferibilità» dei diritti in materia di previdenza sociale e retribuzioni, conformemente alla legislazione nazionale.
- accesso alla formazione alla ricerca ed alla formazione continua: i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire che i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla situazione contrattuale, abbiano la possibilità di progredire professionalmente e migliorare la loro occupabilità, mediante l’accesso a misure per lo sviluppo continuo delle competenze e delle conoscenze. Tali misure dovrebbero essere periodicamente riesaminate per valutarne l’accessibilità, l’accettabilità e l’efficacia nel perfezionamento delle competenze, degli skills e dell’occupabilità.
- accesso all’orientamento professionale: i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che ai ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale, vengano offerti servizi di orientamento professionale e di assistenza nella ricerca di un lavoro, sia negli istituti interessati sia mediante la collaborazione con altre strutture.
- diritti di proprietà intellettuale: i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire che i ricercatori in tutte le fasi della carriera godano dei benefici (se previsti) della valorizzazione dei loro risultati di R&S, tramite tutela giuridica e, in particolare, tramite un’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compreso il copyright. Le politiche e le consuetudini dovrebbero specificare quali sono i diritti dei ricercatori e/o, se del caso, dei loro datori di lavoro o di terzi, ivi compresi gli organismi commerciali o industriali esterni, come stabilito, se possibile, da accordi specifici di collaborazione o ad altri tipi di accordo.
- co-autore: nella valutazione del loro personale, gli enti dovrebbero valutare positivamente l’essere «co-autore» quale prova di un approccio costruttivo nello svolgimento dell’attività di ricerca. I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero pertanto elaborare strategie, pratiche e procedure per fornire ai ricercatori, ivi compresi quelli all’inizio di carriera, le condizioni di base necessarie perché possano godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell’ambito delle loro collaborazioni, come co-autori di pubblicazioni, brevetti ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro supervisori.
- supervisori: i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero assicurare che venga chiaramente identificata una persona cui i ricercatori nella fase iniziale di carriera possano fare riferimento per lo svolgimento dei loro doveri professionali e dovrebbero, di conseguenza, informarne i ricercatori. In tale ambito si dovrebbe specificare chiaramente che i supervisori proposti vantano un’adeguata esperienza nella supervisione della ricerca, e hanno il tempo, le conoscenze, l’esperienza, le competenze e la disponibilità per offrire al ricercatore in questione il sostegno adeguato. A chi viene formato alla ricerca dovrebbero inoltre essere fornite le adeguate procedure di avanzamento e di esame, nonché i meccanismi di feedback necessari.
- insegnamento: l’insegnamento è un mezzo essenziale per strutturare e diffondere le conoscenze e dovrebbe pertanto essere considerato un’opzione valida nel percorso professionale dei ricercatori. Tuttavia, gli impegni legati all’insegnamento non dovrebbero essere eccessivi e non dovrebbero impedire ai ricercatori, soprattutto nella fase iniziale della loro carriera; di svolgere attività di ricerca. I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero accertarsi che i compiti d’insegnamento siano adeguatamente remunerati e siano presi in considerazione nei sistemi di valutazione e che il tempo consacrato dai membri più esperti del personale addetto alla formazione dei ricercatori nella fase iniziale di carriera sia considerato come tempo dedicato ad attività di insegnamento. Si dovrebbe offrire una formazione adeguata per le attività di insegnamento e di mentoring nell’ambito dello sviluppo professionale dei ricercatori.
- reclami e ricorsi: i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero stabilire procedure adeguate, conformemente alle regole e alle disposizioni nazionali, ricorrendo possibilmente ad una persona imparziale (del genere mediatore) per il trattamento dei reclami e dei ricorsi dei ricercatori, nonché dei conflitti tra supervisori e ricercatori nella fase iniziale di carriera. Queste procedure dovrebbero fornire all’insieme del personale di ricerca, nel rispetto della riservatezza, un’assistenza informale per risolvere i conflitti di lavoro, le controversie ed i reclami al fine di favorire un trattamento giusto ed equo in seno all’istituzione e migliorare la qualità complessiva dell’ambiente di lavoro.
- partecipazioni ad organismi decisionali: i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d’informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell’istituzione
- assunzione: i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le norme di accesso e ammissione per i ricercatori, soprattutto per quelli nella fase iniziale della loro carriera, siano rese note. Dovrebbero inoltre agevolare l’accesso ai gruppi svantaggiati o ai ricercatori che riprendono la loro carriera di ricercatore, ivi compresi gli insegnanti (di qualsiasi livello). I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori, in fase di nomina o assunzione di ricercatori, dovrebbero conformarsi ai principi stabiliti nel Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori.

Alla luce dei contenuti della Carta Europea dei Ricercatori, si sottolinea la necessità d’introdurre una figura di dottorando ad essa conforme al fine di ovviare al problema, comunemente condiviso, della non soddisfacente qualità media dei corsi di dottorato offerti, problema avvertito per varie ragioni tra cui le seguenti:
l’inesistenza di buone prospettive di carriera che non incoraggia i giovani ad abbracciare o continuare la carriera scientifica
la mancanza di adeguate coperture assistenziali che riconoscano nel dottorando una figura corrispondente non solo a un semplice studente, ma ad un lavoratore pienamente partecipante al lavoro di ricerca nel dipartimento universitario in cui è inserito
la mancanza di una formazione organizzata e di alto livello che consenta di avere conoscenze approfondite e realmente necessarie a rispondere pienamente alla figura del ricercatore scientifico in base alle indicazioni della Commissione Europea. Tale mancanza è aggravata dal fatto che i dottorandi pagano regolarmente ogni anno delle tasse universitarie per garantirsi una formazione di questo tipo da parte dell’Università




Proposte relative all’Ateneo di Torino

Si propone all’Università di Torino la costruzione di una «anagrafe dei frequentatori dei corsi di Dottorato di Ricerca», in grado d’evidenziare le competenze ed i percorsi di tutti i dottorandi. Questa anagrafe specifica deve diventare uno strumento utile alla registrazione delle attività prestate, delle carriere, dei titoli e delle competenze acquisite durante il corso di studi.
Devono essere assicurati:

Diritto di accesso:

Il dottorato di ricerca in quanto livello formazione universitaria deve essere inserito nei regolamenti didattici degli Atenei e governato con specifiche norme autonome di Ateneo che prevedano la collegialità delle scelte formative, l’assegnazione di precise responsabilità per la gestione, i diritti degli studenti. In particolare non deve avere natura episodica e andrebbe abbandonata l’antiquata regolazione in “cicli”. Un corso di dottorato di ricerca deve essere istituito e attivato come gli altri corsi di studio, fino a che l’Ateneo non decida eventualmente di disattivarlo o addirittura di cancellarlo dal regolamento didattico di ateneo. La selezione dei futuri dottorandi deve basarsi sulla votazione ottenuta al momento della laurea ed un test che valuti la preparazione scientifica sulla base di un preciso programma d’esame con relativi testi da consultare resi noti a tutti i partecipanti alla selezione. Bisogna inoltre cercare di incrementare il numero di posti offerti per accedere a questo livello di formazione.

Diritto alla percezione di una borsa di studio
:
L’Università s’impegna a cancellare l’esistenza di dottorati non coperti da una borsa di studio. L’università s’impegna inoltre a procurare una borsa di studio per tutta la durata del corso, non inferiore all’importo minimo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a, della Legge 3 Agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni (adeguamento importi borse di studio). Sarà sua cura procurare i fondi necessari tramite la creazione di convenzioni o intese con enti pubblici e privati che garantiscano la copertura di tutte le posizioni aperte alla partecipazione ad un corso di Dottorato di Ricerca. La borsa deve essere percepita ogni mese e senza ritardi. I Dottorandi che si trovino in condizioni economiche particolarmente svantaggiose (inesistenza della famiglia di origine o di un coniuge che possa prendersi carico del dottorando, stato di vedovanza, possesso di figli a carico) devono poter proseguire gli studi grazie ad un supporto economico, che si aggiunga alla borsa di studio, offerto dallo Stato su richiesta dell’Ateneo ed inoltre hanno diritto all’astensione dal pagamento delle tasse.

Diritti di Associazione e di Rappresentanza negli organi di Ateneo:
L’Università s’impegna a favorire l’attività associativa dei soggetti della presente piattaforma. I dottorandi hanno diritto di riunione e di assemblea: ad essi vengono messi a disposizione locali adatti per le assemblee e con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per riunioni o assemblee del personale dipendente. Bisogna prevedere la possibilità di svolgere assemblee a livello di Ateneo in proporzione al numero di dottorandi per ogni indirizzo.
I dottorandi potranno poi individuare una loro referenza, sia a livello di Dipartimento che di Facoltà ed Ateneo, composta da persone da loro elette, che si coordinerà funzionalmente con le Rappresentanze Sindacali Unitarie di Ateneo per le sole materie di pertinenza dell’attività che svolgono.

Diritto di reclamo:
L’Università si impegna a garantire la presenza di persona imparziale (del genere mediatore) per il trattamento dei reclami, dei ricorsi, nonché dei conflitti riguardanti i dottorandi. Queste procedure dovrebbero fornire, nel rispetto della riservatezza, un’assistenza informale per risolvere i conflitti di lavoro, le controversie ed i reclami al fine di favorire un trattamento giusto ed equo in seno all’istituzione e migliorare la qualità complessiva dell’ambiente di lavoro.

Diritto alla formazione
:
Per quel che concerne la formazione del dottorando riteniamo che essa debba garantire:
la conoscenza approfondita della lingua inglese parlata e scritta attraverso dei corsi dedicati che preparino a degli esami riconosciuti a livello internazionale (es PET with merit, YELDS etc) e che attestino in maniera trasparente la reale capacità del dottorando nell’esposizione dei propri dati su riviste scientifiche, congressi/seminari a livello internazionale
approfondite conoscenze informatiche e in particolare dei programmi statistici, di elaborazione di immagine, di stesura di testi, di presentazione di dati, nonché dei programmi abbinati alle particolari strumentazioni scientifiche usate durante gli studi di ricerca. Sarebbe utile organizzare anche corsi che permettano, a chi lo desidera, di prepararsi al superamento dell’esame per acquisire la Patente Europea del Computer
esperienza nella didattica, con la possibilità di poter perfezionare la capacità di saper trasmettere i propri risultati a colleghi e studenti attraverso un allenamento, facoltativo, consistente nell’affiancare gli insegnamenti nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica. E’ tuttavia richiesto di prevenire un sovraccarico didattico che minerebbe il lavoro di ricerca scientifica (che deve avere la priorità) limitando l’impegno ad un massimo di 2-3 ore la settimana. Essendo questo un impegno addizionale e facoltativo sarebbe opportuno retribuirlo (offrendo così supporto economico alle borse) e prenderlo in considerazione sia nei sistemi di valutazione del lavoro di ricerca del dottorando sia come titolo valutabile nel corso delle esperienze professionali successive in ambito sia pubblico che privato
periodico aggiornamento nello specifico campo scientifico di interesse con la partecipazione gratuita a congressi/seminari scelti dall’Ateneo a livello nazionale ed internazionale
contributo del CNR e degli altri enti di ricerca nella formazione dei futuri Dottori di Ricerca, anche in vista del loro inserimento lavorativo nel sistema pubblico della ricerca
Si suggerisce di utilizzare un sistema di crediti (indicati variamente tra 30 e 90) analogo a quello dei crediti formativi universitari con forme di valutazione differenziata per profitto.
Queste attività formative, proprio in quanto previste e/o necessarie allo svolgimento dell’attività di ricerca sono finanziate sui bilanci delle Amministrazioni.
Si suggerisce inoltre di creare un sistema di accreditamento periodico che si fondi sull’autovalutazione e su una valutazione esterna basata su standard internazionali che possa eventualmente determinare la mancata istituzione o la chiusura di un Corso di Dottorato nel caso in cui manchino i presupposti per un’ottima formazione dottorale.

Diritto di essere un co-autore
L’Università si impegna a garantire la massima correttezza nel riconoscimento del lavoro di ricerca svolto durante il corso di Dottorato, attraverso politiche e consuetudini che assicurino di fornire ai dottorandi, le condizioni di base necessarie perché possano godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell’ambito delle loro collaborazioni, come co-autori di pubblicazioni, brevetti ecc. e di pubblicare i loro risultati anche in modo autonomo dai loro supervisori.

Diritto al tutorato
L’Università si impegna ad assicurare che venga chiaramente identificata una persona cui i dottorandi possano fare riferimento per lo svolgimento dei loro doveri professionali. In tale ambito si dovrebbe specificare e controllare durante il corso di studi che i supervisori proposti abbiano realmente un’adeguata esperienza nella supervisione della ricerca, oltre che il tempo, le conoscenze, le competenze e la disponibilità per offrire al dottorando il sostegno adeguato. A chi viene formato alla ricerca dovrebbero inoltre essere fornite le adeguate procedure di avanzamento e di esame, nonché i meccanismi di feedback necessari per capire se il lavoro viene svolto in maniera corretta.

Diritto ad un’esperienza all’estero

L’Università si impegna a garantire per i dottorandi più meritevoli, che esprimano questo desiderio, un soggiorno all’estero a carico dell’Amministrazione, in una sede universitaria convenzionata in cui il dottorando possa fare diretta esperienza di scambio scientifico in ambito internazionale. Si suggerisce di consentire tale periodo di soggiorno all’estero durante i primi 6 mesi dell’ultimo anno di corso. Il dottorando si impegnerà a fornire una relazione scientifica in inglese dell’attività di ricerca svolta e delle conoscenze acquisite durante il periodo trascorso all’estero, relazione che dovrà essere oggetto di valutazione sia durante il conseguimento del titolo sia durante le esperienze professionali successive.

Diritto alla maternità e alla paternità:
Durante i periodi di assenza per congedo obbligatorio le frequentatrici di un corso di Dottorato di Ricerca percepiscono un'indennità a carico dell'amministrazione pari alla differenza tra l'importo mensile dalla borsa e l'indennità cui le stesse hanno diritto a carico degli Enti Previdenziali. La durata della borsa è, in ogni caso, prorogata per un periodo pari a 180 giorni.

Diritto alla malattia
:
La durata della borsa è automaticamente prorogata di un periodo pari alle assenze. Se la malattia, o il cumulo delle malattie, supera i 6 mesi, la borsa viene sospesa per tutto il periodo di proroga eccedente, per poi riprendere con la ripresa del Corso di Dottorato.

Attività compatibili:
All’atto della presa di servizio il dottorando non deve svolgere altra attività lavorativa e la frequenza al laboratorio al quale è stato assegnato deve essere appurata dal tutore. Tuttavia è possibile durante l’ultimo anno di corso svolgere attività lavorativa part-time, in questo caso l’importo della borsa viene dimezzato e la durata del corso viene prolungata del numero di mesi pari a quelli mancanti tra la presa di servizio del dottorando sul suo nuovo posto di lavoro e la fine del corso di studi. Durante tale periodo decadono i diritti alla maternità e alla malattia già citati.

Salute e sicurezza
:
È cura dell’Amministrazione il rispetto di quanto previsto dalla L. 626/94 in relazione all’attività prestata dai titolari di Adr e contratti di collaborazione.

Assicurazioni
.
Le Amministrazioni provvedono alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia per infortuni e malattie professionali e responsabilità civile verso terzi.

Servizi
.
I dottorandi fruiscono con le stesse modalità previste per il personale dipendente dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione (mensa, posteggi, buoni pasto, convenzioni per servizi, ecc.). Le condizioni economiche, da concordare con le organizzazioni sindacali, devono essere allineate a quanto previsto per il personale dipendente.

Spese per missioni.
Le spese per le missioni che si rendano necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per dottorandi precari sono a carico dell'Amministrazione con le stesse modalità previste per i dipendenti.
valebioch
 
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Primi commenti e.... DISCUSSIONE APERTA!

Postby valebioch on Mon May 12, 2008 9:07 am

Riporto i primi commenti al documento;
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Preferirei vedere la piattaforma in un ottica più generale, e non solo rivolta ai dottorandi: per tutti i ricercatori nella prima fase della loro carriera, e specificando poi ove necessario le indicazioni per i dottorandi. Cancellerei anche indicazioni che ritengo andare contro direttive nazionali (quelle sui dottorandi)... forse verrebbero facilmente contrastate rischiando di ignorare l'intero documento.
Proporrei di avere una versione finale per metà maggio, o almeno per un possibile incontro con il rettore.

Vale
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dubbio 1_ perchè imporre che il riercatore non possa avere altre attività lavorative? Se lo stipendio che viene offerto non è altissimo, o il progetto di ricerca da seguire è abbastanza circoscritto, perchè non poter arrotondare o occupare il tempo rimanente? Finora sapevo che non si potessero avere altri contratti con l'università, e posso essere d'accordo, ma perchè niente contratti con nessuno?
dubbio 2_ il dottorato dev'essere pagabile per forza solo con borsa di studio? E con le condizioni viste sopra? Conosco alcuni ragazzi che stanno facendo il dottorato ma sono pagati con assegno di ricerca, e altri che, di fronte ad una proposta di lavoro interessante, hanno rinunciato alla borsa e proseguono la loro attività di ricerca fuori dal loro orario di lavoro.
dubbio 3_ visto che non frequento il laboratorio tutti i giorni per 8 ore al giorno, ma con presenza e orario variabili, in che tipologia di ricercatrice verrei inserita? :-)
Infine il dubbio 4_ riguarda la discussione sui ricercatori dalla comprovata esperienza che c'è stata a Grugliasco. Continua a non essermi chiaro il fatto che, se della ricerca X si è finora occupato il riceratore Y, non se ne possa poi occupare nessun altro al suo posto, il ricercatore Y dev'essere per forza assunto a tempo indeterminato altrimenti la ricerca X viene bloccata. Bellissimo, ma se è il ricercatore Y che per qualsiasi motivo decide di andarsene? Io oggi lavoro all'università perchè la ricerca di cui mi occupo è stata volontariamente abbandonata da chi la seguiva prima! Non era un ricercatore dalla comprovata esperienza, era una ragazza che aveva terminato il dottorato e aveva deciso di non proseguire la sua strada all'università, ma potrebbe sempre succedere, come in qualsiasi altro campo, che ad un certo punto uno decida di cambiare lavoro! Cosa succederebbe?

Silvia
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DUBBIO 1
: i progetti sono diversissimi tra loro, ci sono quelli che occupano poco tempo ed altri che invece lo occupano ampiamente. Credo però, senza nulla togliere al valore del lavoro altrui, che quando si tratta di giudicare un futuro ricercatore sia necessario dare alla formazione la maggiore rilevanza. Per cui credo che solo chi abbia passato 4 anni a lavorare a tempo pieno in laboratorio con un dottorato o una serie di borse o altre forme "contrattuali" abbia diritto ad avere riconosciuta un'esperienza di laboratorio vera e propria. Ovviamente però lo stipendio deve essere adeguato per non spingere gli aspiranti ricercatori a trovare altri impieghi per vivere, cosa che, togliendo tempo alla ricerca, peggiorerebbe la loro esperienza e formazione (mia personale opinione quindi ha limitato valore). Ovviamente non bisogna metterli nelle condizioni di subire orari di lavoro eccessivamente prolungati e inaccettabili oppure di passare la giornata a non sapere come occupare il tempo. Sarà il tutor che seguendo seriamente il ricercatore gli darà il lavoro o i lavori da seguire, perchè se un progetto occupa poco tempo allora se ne potrebbe seguire un altro, ciò permette di avere maggiore esperienza e maggior numero di pubblicazioni.
DUBBIO 2: non credo sia stra-necessario avere per forza la borsa di studio come forma di pagamento del dottorato o di altre frome contrattuali. Va bene tutto purchè sia adeguato e copra tutto il periodo.
DUBBIO 3: forse sarebbe una ricercatrice part-time, anche se al momento di classificazioni a mio parere non ce ne sono (e non so se è troppo prematuro farle). Credo che come nel mondo del lavoro, un eventuale contratto di lavoro a tempo determinato part-time debba per forza di cose essere pagato meno e (non me ne si voglia) avere un "punteggio" inferiore rispetto al lavoro di laboratorio a tempo pieno nella scelta di chi debba poi essere effettivamente assunto dall'Università.
DUBBIO 4: credo che il ricercatore che a tempo pieno ha seguito uno o più progetti di ricerca con relative pubblicazioni e ottima formazione risponda ai requisiti adatti all'assunzione a tempo indeterminato nel laboratorio di appartenenza. Quindi chi è stato per 4 anni in un laboratorio e dimostra con le sue pubblicazioni di averci lavorato attivamente deve essere il primo a mio parere ad aver diritto al posto anche perchè è il più adatto: è già al corrente di tutti i particolari del progetto al contrario di uno sconosciuto (anche se bravo). Se poi vuole rinunciare si procederà alla valutazione giusta ed obbiettiva di tutti coloro che si presenteranno per ottenere il posto valutando la preparazione ed il profilo per scegliere la persona più vicina al progetto proposto.

Tiziana
valebioch
 
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